La nuova deduzione IRAP è finalizzata a diminuire il c.d. “cuneo fiscale e contributivo”, ossia la differenza tra il costo sostenuto dall’azienda per il lavoratore e quanto dallo stesso percepito come retribuzione netta.
Ammontare della deduzione
L’agevolazione si concretizza con il riconoscimento delle seguenti deduzioni dalla base imponibile IRAP:
1- € 5.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta;
2- € 10.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La deduzione maggiorata è alternativa a quella base indicata al punto 1;
3- Contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato.
Per il 2007 le precedenti deduzioni spettano nelle seguenti misure:
a- 0% degli importi previsti per gennaio 2007;
b- 50% degli importi previsti nel periodo 01.02.2007-30.06.2007;
c- 100% degli importi previsti a partire dal 01.07.2007.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 61/E ha chiarito che le deduzioni in oggetto non spettano per il personale dipendente impiegato all’estero e, che la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali spetta anche per quelli versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari e a casse, fondi, gestioni previsti da contratti collettivi o da accori o regolamenti aziendali. Per quanto riguarda i contributi relativi alla tredicesima l’Agenzia chiarisce che gli stessi vanno conteggiati pro-quota con riferimento a ciascuna mensilità (50% nel periodo da febbraio a giugno 2007, 100% da luglio 2007). Per analogia, pur nel silenzio da parte dell’Agenzia, i contributi relativi a quattordicesima, ratei ferie e permessi, dovrebbero seguire la medesima sorte.
Limite delle deduzioni per il “cuneo fiscale”
La nuove deduzioni hanno comunque un limite massimo, in quanto l’ammontare deducibile per ogni dipendente non può eccedere la somma della retribuzione, degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro per quel determinato dipendente.
Alternatività delle deduzioni
Le deduzioni per il “cuneo fiscale” sono alternative a:
– deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato [ art.11, comma 4-quater e 4- quinquies, D.Lgs 446/97];
– deduzione di € 5.000 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 per i soggetti i cui componenti positivi ai fini IRAP non sono superiori a € 400.000 [art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. 446/97];
– deduzioni per lavoratori svantaggiati [art. 11, comma 4-sexies, D.Lgs. 446/97];
– deduzione per spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale con contratto di formazione lavoro [art. 11, comma 1, lettera a), n. 5 del D.Lgs. 446/97].
La circolare 61/E citata chiarisce che l’alternatività delle deduzioni in questione offre al contribuente la possibilità di scegliere se usufruire delle nuove deduzioni o meno con riferimento a ciascun dipendente.
Va invece sottolineato come le nuove deduzioni possano essere cumulate con quella riferita ai contributi INAIL, prevista dall’art. 11, comma 1, n.1 del D.Lgs. 446/97.
Acconti IRAP 2007
I soggetti che calcolano l’acconto IRAP con il metodo storico possono, e non devono, applicare le nuove deduzioni nella determinazione dell’acconto 2007.
A tal fine:
– vanno applicate le nuove deduzioni, con le seguenti avvertenze:
a- si applicano le misure delle deduzioni previste per il 2007 (50% da febbraio a giugno 2006; 100% da luglio 2006);
b- si considerano i lavoratori a tempo indeterminato occupati nel 2006 (quindi possono essere considerati anche i lavoratori occupati nel 2006 ma non nel 2007; non è possibile il viceversa);
– vanno stornate eventuali deduzioni alternative a quelle sul “cuneo fiscale”.
L’Agenzia con la citata circolare 61/E ha chiarito che i contribuenti che intendano usufruire della deduzione maggiorata di € 10.000, in fase di determinazione del secondo acconto, devono preventivamente inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà approvata con Provvedimento 02.08.2007, prevista per i soggetti beneficiari degli aiuti di Stato.
Applicazione delle deduzioni agli enti non commerciali
Le deduzioni in argomento si applicano agli enti non commerciali, con riferimento ai soli dipendenti a tempo indeterminato occupati nell’attività commerciale svolta.
Rimangono quindi esclusi dalle agevolazioni esaminate:
– gli enti commerciali che svolgono solo attività istituzionale;
– gli enti commerciali che pur svolgendo attività commerciale, non occupano in tale ambito lavoratori a tempo indeterminato.
La circolare 61/E più volte richiamata, sottolinea che gli eventuali dipendenti occupati sia nell’attività commerciale che in quella istituzionale, concorrono alla determinazione delle deduzioni esaminate in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi dell’attività commerciale e il totale di tutti i ricavi.
Disposizioni di riferimento:
– L. 296/2006, art. 1, commi da 266 a 269;
– D.L.81/2007;
– L.446/97;
– Circolare Agenzia Entrate n.61/E del 19 novembre 2007.
Donatello Ferrari
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Egregio Dott. Ferrari, la presente unicamente per ringraziarla della chiarezza nell’esposizione della normativa fiscale.
Cordialità.
Amministratore Avis provinciale Treviso