Un ente associato ci chiede se e come è possibile modificare l’orario ad un dipendente turnista, con turno di lavoro la domenica e riposo in un altro giorno della settimana.

Approfittiamo dell’occasione per riepilogare le regole sul riposo settimanale.

Il riposo settimanale è regolato dalle seguenti normative:

Costituzione, articolo 36 terzo comma

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi

Articolo 2109 del Codice civile

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica

Decreto legislativo 66/03, articolo 9

comma 1

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la  domenica,  da  cumulare  con  le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7.

comma 3

3.  Il  riposo di ventiquattro ore consecutive puo’ essere fissato in  un  giorno  diverso dalla domenica e puo’ essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione  particolare  ovvero  addetto  alle  attivita’  aventi  le seguenti caratteristiche:

(…) d) servizi ed attivita’ il cui funzionamento domenicale corrisponda ad  esigenze  tecniche  ovvero  soddisfi interessi rilevanti della  collettivita’ ovvero sia di pubblica utilita’; ecc.

Contratto Uneba, articolo 50

Ogni lavoratore ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.

Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all’art. 52.

In conclusione: nel settore Uneba il riposo settimanale può essere fruito in qualsiasi giorno della settimana non di domenica, ma sulle ore prestate di domenica deve essere corrisposta la maggiorazione del 15%.