A quali condizioni è possibile utilizzare co.co.pro nelle onlus negli enti che operano nel settore socioassistenziale? Interviene con chiarimenti sul tema la circolare 7 del 20 febbraio 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, segnalata da Uneba Piemonte.
La circolare spiega in particolare che l’utilizzo di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nelle organizzazioni socio assistenziali è possibile solo se l’oggetto dell’attività del collaboratore a progetto è individuato con determinatezza ed è parte dell’obbiettivo generale dell’organizzazione, se per l’attività è stabilito un periodo di tempo prefissato, se il collaboratore ha autonomia anche operativa e se è possibile verificare se sono stati raggiunti i risultati previsti dal progetto.
Spiega la circolare: “A titolo esemplificativo, l’attività del collaboratore svolta in ambito socio assistenziale non può rispondere a puntuali direttive o specifiche indicazioni operative da parte del committente che vanifichino ogni margine di autonomia tecnica e metodologica nella scelta delle prestazioni in funzione delle esigenze degli utenti beneficiari e delle finalità dell’intervento.
In ordine alle modalità concrete di svolgimento della prestazione è possibile rinvenire, infatti, margini di autonomia laddove i collaboratori concordino di volta in volta con il destinatario finale della prestazione gli aspetti operativi afferenti alla tipologia di intervento, gli orari di assistenza nonché le concrete modalità di erogazione del servizio”.
2 Comments
Salve
il ccnl uneba prevede la possibilità di ricorrere a forme di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) in seguito all’abrogazione del lavoro a progetto?
Buongiorno, il CCNL Uneba riguarda solo il lavoro subordinato, e non si occupa del lavoro autonomo.Per l’utilizzo del co.co.co. bisogna attenersi all’art. 409 C.p.c.
Cordiali saluti,
segreteria Uneba