Se la persona ospite di strutture sanitarie assistite (Rsa o altro) non è in grado di dare il proprio consenso alla vaccinazione anti Covid, e se il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno di questa persona mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, è il direttore sanitario o, se questa figura non è presente, il responsabile medico della struttura, o se mancano entrambi il direttore sanitario dell’azienda sanitaria competente per territorio, ad assumere la funzione di amministratore di sostegno, ma solo per il consenso al vaccino.
Lo prevede il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge 1/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
I commi successivi spiegano nel dettaglio come avviene la procedura del consenso  e  quali sono i ruoli nella procedura du

  • coniuge, convivente o parente prossimo della persona da vaccinare
  • giudice tutelare