La Finanziaria 2007 (qui il testo completo) prevede una serie di obblighi di comunicazione per il datore di lavoro per quando un rapporto di lavoro si instaura, cioè comincia, e quando si modifica.
Comuncazione per via telematica
Questi obblighi sono in vigore dall’11 gennaio 2008; dal 1 marzo le comunicazioni devono avvenire per via telematica. Dal 1 dicembre per la provincia di Bolzano.
Costituzione del rapporto di lavoro
La costituzione del rapporto di lavoro deve essere comunicata al Centro per l’impiego il giorno precedente.
L’obbligo riguarda:
- lavoro subordinato
- lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa
- socio-lavoratore di cooperativa
- associazione in partecipazione
Non vanno invece comunicati:
- collaborazioni delle professioni intellettuali
- lavoro autonomo ed occasionale
Variazioni del rapporto di lavoro
Le variazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati vanno comunicate entro 5 giorni. Per variazioni si intende:
- proroga di lavoro a tempo determinato
- trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato
- trasformazione da part-time a full time
- cessazione del rapporto di lavoro
Per le scuole di ogni ordine e grado, sia statali che paritarie, i termini di comunicazione di assunzione, variazione e cessazione sono di 10 giorni (ai sensi dell’art.2 l. 176/2007, nota del 27.11.2007 del Ministero del Lavoro).
La comunicazione è dovuta anche per colf e badanti, ma non è soggetta all’obbligo della trasmissione telematica.
Modulistica
Dovrà essere utilizzata la modulistica ufficiale unificata valida ai fini Direzioni Regionali dell’Impiego, Inps ed Inail. Tutta la precedente modulistica non è più utilizzabile dall’11-1-2008.
Dall’11.1.2008 non va più fatta la Denuncia nominativa degli Assicurati (Dna), comunica l’Inail.
Chi si occupa delle comunicazioni obbligatorie?
Sono abilitati ad operare i consulenti del lavoro iscritti all’Albo, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali iscritti all’Albo e che comunichino all’ufficio competente di agire per conto del datore di lavoro.
Sanzioni
La omessa o tardiva comunicazione è sanzionata da 100 a 500 euro.
Per saperne di più
Qui le pagine web del Ministero del Lavoro dedicate alle comunicazioni obbligatorie.
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