Gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure quelli di beneficenza o di istruzione, sono esentati dal pagamento sia della Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani) che della Tia (tariffa igiene ambientale).
Lo ha confermato una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha riconosciuto che Tarsu e Tia sono tributi, e quindi gli enti di cui sopra ne sono esenti.
La Commissione ha richiamato le sentenze della Cassazione n. 5299, 5298 e 5297 del 2009 e considerato l’art. 16 del concordato lateranense del 1929 e l’art.7 della legge 121/85.
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