Ancora nuovi chiarimenti sull’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori, introdotto dal decreto legislativo 39/2014.
Sul tema interviene il Ministero del lavoro, con una circolare della direzione generale per l’attività ispettiva dell’11 aprile.
Eccone i contenuti in sintesi
Per quali contratti?
L’obbligo di richiedere il casellario si applica solo ai nuovi rapporti di lavoro costituiti dal 6 aprile 2014 in poi. Non si applica ai rapporti già in essere.
L’obbligo non è solo per contratti di lavoro dipendente, bensì anche per autonomi o a progetto o altre forme di collaborazione se comportano “contatto continuativo con i minori”. Vale anche per lavoratori forniti da agenzie di somministrazione. Sono esclusi dall’obbligo i rapporti di volontariato.
Sono esclusi anche i datori di lavoro “domestici”, ad esempio chi assume una baby sitter: lo spirito della norma è di tutelare i minori quando sono al di fuori dell’ambito famigliare.
Per quali lavoratori?
Solo per chi ha contatto diretto e continuativo con i minori. Non per dirigenti, responsabili, preposti.
L’obbligo riguarda, ad esempio, insegnanti, conducenti di scuolabus, animatori per bambini o ragazzi, istruttori sportivi, personale addetto alla somministrazione di pasti dentro mense scolastiche
Certificato penale del casellario giudiziale
Va richiesto prima dell’impiego al lavoro (in appendice alla circolare c’è la modulistica), ma in attesa che arrivi, il lavoratore può essere comunque impiegato, sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Obbligo di certificato penale: le novità del decreto 39
Contratti per chi lavora con i minori: i chiarimenti del Ministero della giustizia
No comment yet, add your voice below!