L’Inps con circolare n. 112 del 15 ottobre 2009 fornisce indicazioni sui riposi giornalieri dovuti al padre lavoratore.
In pratica – come riassume la Direzione provinciale del lavoro di Modena – l’Inps chiarisce che il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, anche qualora la madre sia casalinga. Anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto.
Il Testo Unico sulla maternità e la paternità indica all’art.40 che il padre ha diritto a questi riposi “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. La sentenza 4293 del 9 settembre 2008 del Consiglio di Stato ha stabilito che la fruizione dei riposi è ammissibile anche se la madre è casalinga qualora lei sia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”. Ha confermato questo orientamento la circolare 8494 del 12 maggio 2009 del Ministero del Lavoro.
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