Le associazioni che entro il 31 marzo 2012 hanno modificato alcune tipologie di dati inseriti nel precedente Modello Eas devono presentarlo nuovamente.
La modifica va comunicata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati. Ma siccome il 31 marzo 2012 è sabato, la scadenza slitta a lunedì 2 aprile.
*Il modello non va ripresentato :
1-nel caso in cui la modifica riguardi dati già oggetto di altre comunicazioni ed in possesso dell’Amministrazione Finanziaria (come variazioni del legale rappresentante, della denominazione o della sede legale dell’associazione, comunicate con l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate).
2- se le modifiche riguardano solo questi punti del Modello Eas:
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20: il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente;
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21: costo sostenuto per messaggi pubblicitari;
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23: ammontare delle entrate;
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24: numero dei soci e/o associati dell’associazione;
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30: ammontare delle erogazioni liberali ricevute;
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31: ammontare dei contributi ricevuti;
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33: numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi.
*Sono esonerate dall’obbligo di inviare il Modello Eas:
1 – le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
2 – le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91;
3 – le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell’iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata;
4 – le associazioni onlus di opzione, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l’iter di cui al decreto ministeriale 266/03 e la presentazione dell’istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
5 – le associazioni non governative (Ong) riconosciute idonee ex legge 49/87.
Come di consueto il Modello Eas deve essere presentato esclusivamente in via telematica (direttamente da parte dell’ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, o avvalendosi di un intermediario abilitato come caf e commercialisti) e compilato in ogni sua parte, indicando anche i dati non variati.
Donatello Ferrari
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