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Veneto – Legge contro la violenza sulle donne: le regole per centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello

La Regione Veneto ha approvato mercoledì 10 aprile con voto unanime del consiglio regionale una legge contro la violenza sulle donne.

Testo della legge “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza sulle donne” del 2013

Allo scopo di prevenire e contrastare la violenza contro le donne, ed offrire sostegno alle vittime, la Regione promuove “la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello destinate ad ospitare le donne e loro figlie/figli minori, vittime di violenza, persecuzione e maltrattamenti, da parte di enti locali singoli o associati, in eventuale parternariato o convenzione con soggetti privati senza finalità di lucro”, oltre a sostenere le attività in materia delle Ulss e la formazione specifica degli operatori.

La legge stabilisce poi le caratteristiche che devono avere:

  • centri antiviolenza
  • case rifugio
  • case di secondo livello per donne vittime di violenza

Sono previste strutture sia pubbliche che private.

I servizi di queste strutture sono gratuiti. Il soggiorno in case rifugio e case di secondo livello (i centri antiviolenza non prevedono residenzialità) è gratuito fino a 120 giorni per donne e figli, salvo necessità documentate dagli operatori.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge la giunta deve definire il contributo giornaliero per ciascun ospite della struttura.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge la giunta deve definire i criteri per i contributi agli enti locali per progetti contro la violenza sulle donne, compresi quelli presentati da realtà del volontariato.

Per il 2013 la Regione stanzia 400 mila euro per gli oneri derivanti da questa legge.

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