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Veneto – Le nuove regole per la non autosufficienza

Mettiamo a disposizione nella parte riservata di www.uneba.org, a cui possono accedere solo gli associati in regola con il pagamento delle quote, il testo della nuova legge regionale del Veneto, che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza.

Il testo è stato elaborato e approvato all’unanimità a febbraio 2009 dalla commissione consiliare quinta fondendo un progetto di legge dell’opposizione con uno della maggioranza. Relatore della legge in consiglio è stato il consigliere Onorio De Boni.

Proponiamo un ulteriore approfondimento su questo provvedimento assai importante per gli enti associati Uneba.

Chi sono i non autosufficienti? Quanti sono?

“Le proiezioni demografiche per le regioni del Nord-Est – ha detto De Boni in consiglio – prevedono nel prossimo ventennio un aumento degli ultra65enni da un minimo di 200 mila unità a un massimo di 500 mila unità e tra queste l’aumento maggiore sarà per gli ultra85enni (+ 150 mila).” I soggetti non autosufficienti oggi, cioè i destinatari della nuova legge, sono secondo De Boni circa il 2% della popolazione complessiva.

Nella legge vengono definiti così: “sono non autosufficienti le persone che, solo con l’aiuto determinante di altri, possono provvedere alla cura della propria persona e possono mantenere una normale vita di relazione e le persone con disabilità che necessitano di interventi socio-riabilitativi e assistenziali in modo continuativo”.

Cosa finanzia il Fondo?

Il testo si occupa poi di stabilire le finalità del Fondo, tra cui è esplicitamente indicata quella di “assicurare l’accesso ai centri di servizio di tipo residenziale o semiresidenziale, autorizzati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22”. Il Fondo infatti finanzia, tra le altre prestazioni ed a precise condizioni, accoglienza semiresidenziale per programmi riabilitativi di persone disabili e prestazioni socio sanitarie di carattere residenziale per disabili, semiresidenziale e residenziale per non autosufficienti.

E’ la giunta a stabilire i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente.

Come viene distribuito il Fondo?

Il Fondo viene ripartito dalla giunta regionale tra le Ulss del Veneto entro il 31 dicembre di ogni anno, in base a quattro criteri, tra cui il numero di persone disabili e non autosufficienti accolte in strutture residenziali o semiresidenziali.

Per stabilire i criteri di ripartizione è previsto che vengano consultati “i soggetti maggiormente rappresentativi nel territorio regionale degli interessi delle persone non autosufficienti”.

Ma a quanto ammonta il contributo?

E’ la giunta a stabilire ogni anno l’importo massimo mensile a carico del fondo.

Tra i vari casi particolari, si precisa ad esempio che per chi è accolto in strutture residenziali, l’importo del contributo del Fondo “è ridotto in misura pari alle somme percepite a titolo di trattamento pensionistico, ferma restando la conservazione di una quota del medesimo non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione Inps per i lavoratori dipendenti”. I criteri per la compartecipazione alla spesa dovranno essere stabiliti dalla giunta regionale con un suo atto di indirizzo, già previsto dalla legge.

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