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Veneto – Delibera 1199 sulla scheda Svama, gli effetti non sono retroattivi

Scambio di lettere tra l’Uripa e il direttore generale dei servizi sociali del Veneto Michele Maglio sul tema della scheda Svama (per la valutazione delle condizioni dell’anziano per poter poi determinare l’assistenza cui ha diritto) e in particolare delle modifiche in materia introdotte dalla delibera della giunta regionale 1133/08, in vigore da giugno.

Qui il modello rinnovato di scheda Svama voluto dalla delibera regionale.

Uripa segnala alcune criticità del nuovo modello, in particolare per il punteggio minimo di 60 punti stabilito dalla delibera per poter accedere ai servizi residenziali per non autosufficienti.

Le critiche di Uripa:

  • le modifiche introdotte dalla delibera verrebbero, secondo alcune fonti, applicate anche a chi era già titolare di scheda Svama, e questo avrebbe potuto portare alla perdita del diritto all’assistenza
  • richieste di assistenza temporanea e definitiva vengono considerate allo stesso modo secondo alcuni parametri
  • chi aveva richiesto accoglienza temporanea e prima di giugno 2008 aveva ottenuto il rilascio della prevista autorizzazione ora, retroattivamente, verrebbe privato della possibilità di ottenere il rilascio dell’impegnativa di residenzialità

Nella sua risposta, il direttore Maglio, d’accordo con l’assessore al sociale Stefano Valdegamberi, rassicura di fatto Uripa precisando:

  • che il minimo di 60 punti va applicato solo dall’entrata in vigore della delibera 1133/08
  • che per l’accoglienza temporanea non vale la soglia dei 60 punti
  • che chi è stato autorizzato all’accesso alla residenzialità prima della delibera conserva il diritto acquisito, anche se ha punteggio inferiore a 60

Nella parte riservata del sito la lettera di Uripa e la risposta della Regione.

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