Non si può abusare dei permessi previsti dalla legge 104/92.
La sentenza della Cassazione sezione Lavoro 22.3.2016 n. 5574 legittima il licenziamento per giusta causa di un dipendente che aveva – parzialmente – utilizzato i permessi per scopi diversi da quelli per i quali gli erano stati concessi. Questa sentenza confermata un consolidato orientamento dei giudici.
Il licenziamento era scattato, ricorda la Cassazione, dopo che il lavoratore era stato visto recarsi presso l’abitazione del parente assistito soltanto per complessive quattro ore e tredici minuti, pari al 17,5% del tempo totale concesso come permessi ex legge 104.
La Cassazione di fatto conferma il punto di vista della Corte d’appello, secondo la quale il comportamento del lavoratore dimostrava”un sostanziale disinteresse per le esigenze aziendali” ed era tale da integrare “una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., idonea a legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro” .
Nella parte riservata pubblichiamo una scheda su condizioni, modalità, accertamenti, casi particolari e trattamento economico relativamente al riconoscimento dei diritti derivanti dalla legge 104, con tutti i riferimenti normativi.
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