L’Uneba ha trasmesso, per l’approvazione, al Ministero di Grazia e Giustizia il suo Codice di autoregolamentazione amministrativa e gestionale in attuazione del d.lgs. 231/2001. La sua elaborazione è dovuta all’iniziativa del vice presidente nazionale e presidente di Uneba Lombardia, avv. Bassano Baroni.
L’adozione del codice e del relativo modello da parte degli Enti associati li sgraverà da sanzioni per responsabilità amministrativa per fatti o atti commessi nell’ambito della propria istituzione.
Sanzioni pesanti, cautele necessarie
Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto, nell’ordinamento italiano, il principio nuovo della responsabilità dell’Ente per i reati commessi da dipendenti -sia in posizione apicale che subordinata- con produzione di effetti vantaggiosi per l’Ente stesso.
Si tratta – è utile sottolinearlo – di sanzioni particolarmente pesanti non solo per la forte consistenza delle sanzioni pecuniarie ma, altresì, per la gravità delle sanzioni accessorie ed interdittive, talora suscettibili di arrecare danni irrimediabili (come nel caso della interdizione dell’esercizio di attività o come il divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione).
In tale contesto è di evidente importanza che le persone giuridiche pongano in essere tutte le cautele per evitare la stessa possibilità di assoggettamento a sanzioni.
Nell’impianto del decreto legislativo è previsto che gli Enti possano adottare le cautele e le misure idonee a costituire una esimente specifica della responsabilità amministrativa.
Così l’Ente non rischia
In specie, l’art.6 del d.lgs 231/2001 prevede espressamente l’insussistenza della responsabilità amministrativa qualora l’Ente dimostri:
- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- di aver affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri dl iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
Il decreto individua quindi nel modello idoneo e in un apposito organismo, il cosiddetto “organismo di vigilanza”, i due elementi da adottare ed innestare nella struttura dell’Ente, al fine di costruire un efficace schermo protettivo per prevenire le conseguenze sanzionatorie di un eventuale accertamento della responsabilità amministrativa.
In presenza di questi due elementi indispensabili, l’ Ente dovrà altresì dimostrare che:
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello
- l’organismo di vigilanza ha espletato correttamente i propri compiti
La legge non ha dettato norme specifiche per stabilire le modalità di predisposizione ed i contenuti del modello; ciò non porta affatto a ritenere che qualsivoglia modello possa considerarsi congruo e sufficiente, atteso che il Giudice penale – in sede di verifica dei requisiti per escludere la responsabilità – è tenuto ad accertare che il modello sia idoneo, che, cioè, rechi regole tali da indurre a ritenere che nessun dipendente avrebbe potuto commettere i reati presupposti se non con dolosa violazione delle norme portate dal modello organizzativo.
Un elemento significativo per stabilire preventivamente la congruità dei modelli è costituito dalla circostanza che gli stessi risultino essere stati adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, particolarmente se comunicati al Ministero della giustizia che, in concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati (art.6 c.III d.lgs. 231/2001).
Eventi recenti hanno reso particolarmente urgente e necessario il recepimento del d.lgs 231/2001; in particolare:
- l’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs 231/2001 è ormai richiesta da più Regioni (ad es.: Regione Lombardia);
- l’Autorità giudiziaria ha progressivamente – e ormai fermamente – stabilito che, a fronte di reati commessi da dipendenti dell’Ente, la responsabilità viene o meno estesa alla persona giuridica a seconda che la stessa si sia o meno dotata dei documenti ex d.lgs 231/2001
Il Modello Uneba, su misura per gli enti
Il Modello Uneba è stato elaborato dall’avv. Baroni in relazione alle caratteristiche ed alle attività normalmente proprie degli Organismi socio-assistenziali e socio-sanitari, tenendo particolarmente conto dei tipi di procedimento presenti in detti Organismi e delle loro modalità di svolgimento.
Si è peraltro considerato, in modo particolare, la figura della Rsa o di altre strutture di carattere socio-sanitario integrato proprio perchè tali figure risultano prevalentemente ricorrenti.
Ove il singolo Ente dovesse invece svolgere attività assistenziale di altro tipo, sarà opportuno apportare gli specifici correttivi; Uneba provvederà ad indicare i punti specifici da assoggettare eventualmente a revisione.
Si è inoltre supposto che l’Ente interessato possegga la qualificazione giuridica di Fondazione, ritenendo che tale configurazione risulti prevalente; è tuttavia certo che esistono altri Enti di diversa natura giuridica (Associazione o altro) e, in tale caso, dovrà essere sostituita l’espressione Fondazione ricorrentemente usata con quella propria del singolo Ente.
Il Modello è costituito da quattro parti essenziali:
- una prima parte è riservata ad aspetti generali ed alle linee generali di condotta da osservarsi
- una seconda parte reca l’analisi dei tipi di reato da cui può insorgere la responsabilità amministrativa, stabilisce il grado di possibilità o probabilità che i reati possano accadere nell’ambito della Fondazione ed individua le linee essenziali dei comportamenti da osservare per evitare la commissione dei detti reati
- una terza parte è costituita dal Codice Etico Comportamentale
- la quarta ed ultima parte è costituita dall’ordinamento dei Comitati di Valutazione e di Controllo.
Pubblicheremo il Modello su www.uneba.org
L’Uneba di Roma ha trasmesso il Modello, per le necessarie autorizzazioni di concerto con gli altri Ministeri competenti, al Ministero di Giustizia che dovrà esprimersi entro 30 giorni. Non appena il Codice di autoregolamentazione sarà stato autorizzato, verrà messo a disposizione degli Associati nell’area riservata di www.uneba.org.
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