Dopo l’ emanazione del decreto ministeriale 7.01.2013 del Ministero dell’interno che, con riferimento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18.06.1931 n. 28), aggiorna gli strumenti di trasmissione delle comunicazioni alle Questure delle persone ospitate da strutture ricettive, tanti domandano se le strutture socio – assistenziali ed in particolare le residenze sanitarie assistenziali siano tenute alla predetta comunicazione relativamente alle persone da loro accolte.
Il testo unico di riferimento pone l’obbligo di comunicazione carico dei seguenti soggetti:
(Art.109) (…) gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma… (…)
Il regolamento di esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza, emanato mediante regio decreto 6.5.1940 n. 635, precisa:
(Art.193) La disposizione dell’art. 109 della Legge circa l’obbligo della esibizione della carta d’identità non si applica alle case od istituti di cura.
I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all’autorità di pubblica sicurezza delle persone ricoverate.
S’intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico – chirurgiche.
Dalle predette disposizioni di legge, si ritiene di poter escludere l’ obbligo di comunicazione degli ospiti a carico di qualsiasi struttura ricettiva del nostro settore; in generale, perché non ricompresa nell’art.109 del regio decreto 773/31, palesemente attinente al settore turistico. In particolare sono da escludere le residenze sanitarie assistenziali, poiché in esse non accedono persone affette da malattie in atto e bisognevoli di cure medico- chirurgiche, come previsto dal regio decreto 635/40.
Per le medesime motivazioni, si ritiene invece che siano soggette all’obbligo di comunicazione le case per ferie, i villaggi vacanza ed i soggiorni climatici, in genere tutte le strutture ricettive che, pur connotate soggettivamente dalla componente assistenziale, siano tuttavia collocabili oggettivamente in una attività turistica, fatta eccezione per i rifugi alpini individuati dalle Regioni e dalle Province autonome.
6 Comments
Come da intese telefoniche, la presente per richiedere ulteriori approfondimenti riguardo l’articolo da voi pubblicato in data 17/02/2013 dal titolo: “Una RSA deve comunicare alla questura le generalità delle persone ospitate?”.
Ringraziandivi anticipatamente, porgo cordiali saluti.
Dott.ssa Venora
Casa famiglia per anziani in base alla legge regionale 41/2003 devono avere solo un registro per gli ospiti .
Quindi nessun obbligo rispetto all’ art 109 del Tulps.
In attesa di un feldback.
Grazie.
G.G.
le case di riposo per anziani devono denunciare la presenza degli ospiti alla P.S. ??
grazie
Yvan
La risposta sta nel parere dell’avvocato che pubblichiamo
vorrei sapere se una casa famiglia anziani in piemonte ha obbligo di segnalare alla questura gli ospiti e se ha obbligo registro presenze…e se le norme applicative sono nazionali…grazie
Buon salve a tutti.
Vorrei sapere da chi viene vidimato il “Registro Persone Alloggiate” E 2846?