E’ possibile il demansionamento della lavoratrice che torna dalla maternità prima che il figlio compia un anno, con decurtazione della retribuzione, se lei è d’accordo e se non ci sono altre possibilità per la conservazione del posto di lavoro?
E’ il tema dell’interpello 39/2011 del 19 settembre 2011 a cui risponde il Ministero del lavoro.
Dopo aver richiamato la legislazione sul tema – anzitutto l’articolo 2103 del codice civile, ma pure l’articolo 56 del Testo unico su maternità e paternità – e le sentenze della Cassazione, il Ministero conclude, riferendosi al caso specifico, che “sembra potersi considerare lecito”.
Ma a quali condizioni?
“Occorre verificare che il contesto aziendale sia tale che, per fondate e comprovabili esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi, non sussistano alternative diverse per garantire la conservazione del posto di lavoro e per consentire aliunde l’esercizio delle mansioni”. Insomma il demansionamento è possibile solo se avviene nell’interesse del lavoratore.
Diverse mansioni, diversa retribuzione per la neomamma? No, dice il Ministero.
“Non appare invece lecito, finché dura il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, che dalla soluzione innanzi prospettata consegua anche la decurtazione della retribuzione”, perchè in contrasto con il Testo unico che “preclude il recesso datoriale anche in caso di soppressione del posto di lavoro”.
L’interpello viene anche presentato in questo articolo del Sole 24 Ore.
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