Se un dipendente è volontario di protezione civile e vuole andare ad aiutare nelle zone terremotate può farlo? Deve prendersi ferie? Quali sono i suoi diritti?
In linea di massima le regole fissate dal decreto del presidente della Repubblica 194 dell’8 febbraio 2001 valgono per tutti i settori, e quindi anche per gli enti Uneba. Per situazioni particolari suggeriamo comunque agli enti associati di consultare Uneba (info@uneba.org).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire al lavoratore dipendente che rivesta la qualifica di volontario della protezione civile di partecipare agli interventi di soccorso e assistenza per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno.
Il diritto di assentarsi vale anche, con particolari modalità, per le fasi preparatorie all’intervento, e per le attività di simulazione e formazione.
Durante l’assenza il dipendente:
- mantiene il posto di lavoro
- mantiene copertura assicurativa e previdenziale
- riceve il normale trattamento economico (stipendio e ritenute)
Il datore di lavoro ha diritto di chiedere e ottenere rimborso degli emolumenti (ma non dei contributi) versati al lavoratore-volontario, presentando istanza all’autorità di protezione civile (ecco i moduli per il rimborso).
Ai volontari lavoratori autonomi impegnati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi.
A chi a causa del terremoto del 24 agosto ha perso persone care, a chi ha perso la casa o magari il posto di lavoro e a tutte le persone che hanno vissuto da vicino la grande paura e il grande dolore per quanto accaduto, va la vicinanza e il pensiero di Uneba.
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