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Tar Lombardia: legittima la co-progettazione delle Onlus. Anche se non iscritte al Runts

Le Onlus possono partecipare ai processi di co-programmazione e co-progettazione previsti dall’articolo 55 del Codice del Terzo Settore ­anche se non sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

A confermare questo principio è la sentenza 2533 del 1.10.24 del Tar della Lombardia (sezione II), segnalata dalla Commissione Giuridica di Uneba nazionale.

La sentenza in questione riguarda un avviso di istruttoria pubblica, emesso dal Comune di Milano, per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore per gestire, in regime di co-progettazione, una struttura per l’accoglienza di adulti in condizione di povertà e di emarginazione sociale. Tra i destinatari dell’Avviso venivano ricomprese anche le Onlus, considerate ETS in forza del regime transitorio di cui all’art. 101, comma 3, del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117 del 2017).

Chi ha fatto ricorso sosteneva invece che le Onlus non iscritte al Runts non potesseo essere considerate enti del Terzo Settore. E c’erano 3 Onlus non iscritte al Runts nell’Associazione Temporanea di Impresa incaricata della co-progettazione con il Comune.

Il Tar ha invece espresso nella sua sentenza che “(…), considerato che attualmente le Onlus non hanno ancora un preciso obbligo di iscrizione al Runts,valendo ancora per le stesse il regime transitorio dell’art. 101 del Codice del Terzo Settore, la scelta del Comune di Milano di consentire la partecipazione a tutte le Onlus non appare certamente contra legem oppure illogica”.

Il Tar ricorda anche – lo ha più volte ripetuto anche Uneba ai suoi associati- che in base alla normativa le Onlus “sono obbligate a presentare la domanda di iscrizione al Runts fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101 comma 10 del (Codice del Terzo Settore)”.

E questa autorizzazione, al momento della sentenza e al momento in cui scriviamo, ancora non c’è.

Il Tar cita anche la nota del Ministero del Lavoro del 29.12.2021, che riconosce agli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus la qualifica di ETS durante il periodo transitorio.

Per le ragioni espresse dal Tar lombardo, il principio che legittima le Onlus alla partecipazione alle procedure di co-progettazione pare estensibile anche alle ipotesi di partecipazione, per i medesimi soggetti, ai diversi bandi per progetti e finanziamenti, che spesso hanno visto l’esclusione delle stesse proprio per la mancata iscrizione al Runts.

La sentenza, evidenzia la Commissione Giuridica, è importante anche perché conferma alcuni principi:

• Gli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore delineano un modello di gestione dei servizi fondato sul coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore: un modello alternativo a quello caratterizzato dall’acquisizione di beni e servizi mediante appalto pubblico o concessione. Questo vale, ovviamente, anche per i servizi rivolti alle persone in particolari condizioni di fragilità, Le norme sulla contrattualistica pubblica di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023 non possono estendersi, quindi alla procedura di co-programmazione e di co-progettazione prevista dal Codice del Terzo Settore come modello di gestione dei servizi.
• Il ricorso alla co-progettazione non pare limitarsi alle sole ipotesi di mero rimborso delle spese o di pagamento di un corrispettivo simbolico da parte della Pubblica Amministrazione.

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