Il datore di lavoro può vietare l’uso della sigaretta elettronica in azienda; se non lo fa, deve comunque prendere in esame il problema all’interno della valutazione dei rischi.
Questa è in sintesi la situazione per l’uso della sigaretta elettronica secondo il sito specializzato PuntoSicuro, che si rifà in particolare all’interpello 15/2013 del Ministero del lavoro. L’interpello spiega tra l’altro che alla sigaretta elettronica non si applica il divieto di fumo previsto dall’articolo 51 della legge 3/2003.
L’eventuale valutazione dei rischi, finalizzata a non vietare l’uso della sigaretta elettronica, “dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate a seguito del processo di vaporizzazione”.
Il vigente contratto Uneba 2010-2012 (art. 70) indica l”inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose” come una delle possibili cause di licenziamento immediato, mentre fumare in luoghi dove è vietato causa al dipendente biasimo, multa o sospensione.
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