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Sicurezza – Le novità del Decreto Lavoro per gli enti Uneba

Sicurezza sul lavoro: il Decreto legge 48 del 04/05/2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“, detto “Decreto Lavoro”  ha apportato importanti modifiche al D.Lgs.81/2008, Testo unico sulla sicurezza.

Ecco alcune delle modifiche di interesse degli enti Uneba.

a cura di Massimo Scarpetta – consigliere nazionale Uneba

SORVEGLIANZA SANITARIA – ART.18

Modifica dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro nomina il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti del D.Lgs 81/08 (art. 41) e ss.mm.ii e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28 dello stesso decreto.

*** Si tratta di una importante novità, in quanto estende potenzialmente in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non più limitata alle sole fattispecie indicate nel Testo unico in materia di sicurezza, ma anche agli esiti della valutazione dei rischi svolta ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs 81/08, in collaborazione obbligatoria con il medico competente (qualora ne evidenzi la ulteriore necessità).

VISITA DI ASSUNZIONE – ART.25

All’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 viene inserita, dal Decreto Lavoro, la lett. e-bis): “in occasione delle visite di assunzione, il medico competente richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”.
All’art. 25, comma 1 D.Lgs. 81/2008 viene inserita anche la lett. n-bis): “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il Medico Competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”.

*** Come noto il Medico Competente ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischi al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare  all’azienda /ente/organizzazione l’originale che verrà conservata per 10 anni (con salvaguardia del segreto professionale – l’esposizione a cancerogeni comporta l’invio della cartella all’INAIL e va conservata per almeno 40 anni). Nella sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può considerarsi esauriente se non viene acquisita dal medico competente la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore.

Riguardo l’impedimento del medico competente a svolgere temporaneamente il suo compito, la novità è che, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il medico impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o impedimenti gravi oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro. Ora invece, il sostituto lo sceglie il medico competente.

FORMAZIONE – ART.37

All’art. 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formativa e sul rispetto delle normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

***La modifica è volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa. L’obbligo di monitoraggio è dunque in capo sia al soggetto formatore che al datore di lavoro. In sostanza si intende contrastare possibili condotte non conformi alle disposizioni di legge in materia di formazione che potrebbero essere adottate sia dai soggetti formatori che dai datori di lavoro, e che potrebbero portare all’emissione di attestati non veritieri.

UTILIZZO ATTREZZATURE – ART 73

Art. 73: dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4-bis. “Il Datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’art. 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo della attrezzature in modo idoneo e sicuro”.

***La modifica è volta a obbligo formativo in capo al datore di lavoro, nel caso utilizzi le proprie attrezzature di lavoro per attività professionali (per superare un vuoto formativo che sino ad oggi non prevedeva alcun obbligo).

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Agli enti in regola con la quota di adesione all’Uneba offriamo un servizio di assistenza gratuita sull’applicazione del contratto Uneba: è necessario inviare il proprio quesito a sail@uneba.org. Come da Regolamento Uneba, non sarà data risposta a quesiti provenienti da singoli lavoratori.

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