Ai fini dell’applicazione del d. lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e in particolare delle norme sulla prevenzione incendi dell’articolo 46, sono da intendersi quali luoghi di lavoro quelli destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all’interno di un’azienda nonché ogni altro suo luogo accessibile ai lavoratori nell’ambito del proprio lavoro.
Lo afferma la sentenza 45316 del 7 novembre 2019 della Corte di Cassazione, sezione Penale
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 46 del decreto 81 (sulla prevenzione degli incendi), afferma la Cassazione, “ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro (…) , potendo, dunque, rientrarvi ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa”.
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