Enti associati Uneba hanno ricevuto offerte commerciali per l’acquisto di una licenza ad ombrello per la riproduzione di filmati ed altre opere audiovisive nelle loro strutture.
Al riguardo ricordiamo, su segnalazione di Uneba Lombardia, che la normativa che regola la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (legge 633/1941 e successive modificazioni e integrazioni) prevede, all’art. 15: “Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.”
Questa disposizione è stata oggetto di diverse proposte di modifica, anche nel comma 2 più di interesse degli enti Uneba (“Non è considerata pubblica l’esecuzione…”), ma oggi resta ancora valido quanto previsto dal testo citato sopra.
Pertanto, alla luce di quanto sopra l’esecuzione (la proiezione) di film o opere cinematografiche (purchè regolarmente acquistate e detenute) all’interno delle RSA, che pacificamente possono essere considerate istituti di ricovero e altre analoghe strutture, pare essere legittima e non esporrebbe il gestore a conseguenze di natura penale o pecuniaria.
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è oggi pacifico che l’art. 15.2 sia stato parzialmente abrogato dal successivo art. 15 bis (laddove prevede che “agli autori spetta un compenso ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera avvengono nella sede dei contri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazione di volontariato purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro”) e dal D. Lgs 68/03 di attuazione della D. CE 02/29 che contiene un elenco tassativo di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore che non contempla limitazioni riferite alle comunicazioni effettuate “entro la cerchia ordinaria … del convitto della scuola o dell’istituto di ricovero”.
Restano esentate da licenza le sole comunicazioni effettuate all’interno della cerchia della famiglia (ambiente domestico) nonché quelle effettuate all’interno di musei, archivi e biblioteche pubbliche.
Come residenza per anziani siamo stati “aggrediti”dalla MPLC (ente italiano licenze film) per aver proiettato gratuitamente, a scopo interno, 3 film nel mese di novembre 2019 pur essendo in regola con la SIAE.
Dopo 3 anni ci chiedono di pagare una cifra per ogni singola proiezione oppure, come sottospecie di sanatoria, di fare una “licenza ombrello” naturalmente sempre pagando.
A questo punto come dobbiamo comportarci?