La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n.17720 del 29 agosto 2011, ha affermato che le assenze per malattia connesse allo stato di invalidità non possono essere incluse nel periodo di comporto.

Il principio affermato è rilevante in particolare per gli enti Uneba di maggiori dimensioni, che risultano soggetti all’obbligo di assunzione di invalidi previsto dalla legge 68/99.

Nella parte riservata del sito www.uneba.org, in corrispondenza di questa notizia, le indicazioni della segreteria nazionale Uneba su questo tema, i chiarimenti su quanto prevede sul tema il contratto Uneba, i link alla normativa ed alla sentenza della Cassazione.