Con la circolare 43 del 22 marzo 2022 l’Inps spiega come accedere al’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS dalle iniziali dei tre termini) , a carico del lavoratore dipendente, dello 0,8%, per il periodo  1° gennaio- 31 dicembre 2022. Si tratta di uno sconto contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

L’esonero è riconosciuto se la retribuzione mensile non supera i 2692 euro, parametrati su 13 mensilità e maggiorati per dicembre del rateo di tredicesima (Il contratto Uneba prevede invece 14 mensilità)