Novità per gli enti che utilizzano esternalizzazioni, siano esse di servizi caratteristici (servizio pulizie, infermieristici, assistenziali) o accessori (manutenzioni).
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 108 del 23 dicembre 2019, in particolare, illustra le novità portate dall’ articolo 4 del decreto-legge 124/2019 , convertito in legge 157/2019, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
“E’ a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice- spiega la risoluzione – l’onere del versamento delle ritenute operate con distinte deleghe per ciascun committente”. Ma il committente è anche obbligato alla verifica del versamento. “A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento”.
Il mio ente è obbligato?
La norma si applica a committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro– spiega la nuova norma- “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Da quando si applica la norma?
Risponde la risoluzione: “Con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”.
Nuovo codice F24
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, ha anche fornito il codice identificativo da inserire nel modello F24 al fine di consentire all’impresa di effettuare i versamenti delle ritenute fiscali per i lavoratori utilizzati durante l’appalto presso ogni committente.
Fonte: www.dottrinalavoro.it
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