Con la circolare 18 del 18 luglio il Ministero del lavoro fornisce i primi chiarimenti sulla legge 92/2012, cioè la riforma del mercato del lavoro voluta dal ministro Elsa Fornero.

Tra i temi trattati anche i casi in cui non è necessario, quando si stipula un contratto a tempo determinato, indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo (il cosiddetto causalone) della scelta della durata limitata nel tempo de rapporto di lavoro.

La circolare precisa anche le forme in cui i contratti collettivi, come quello Uneba, possono stabilire regole diverse da quelle della legge, e permettere cioè di togliere l’obbligo del causalone per assunzioni a tempo determinato legate, ad esempio, all’avvio di nuove attività o all’introduzione di rilevanti cambiamenti tecnologici.

La contrattazione collettiva può anche, a norma di legge 92, introdurre deroghe al tetto di 36 mesi consecutivi di lavoro a tempo determinato per lo stesso datore di lavoro con mansioni equivalenti. Nel conto di questi 36 mesi vanno inclusi anche i periodi di lavoro svolti attraverso contratti di somministrazione

Tra gli altri temi trattati dalla circolare: apprendistato, lavoro accessorio, inserimento lavorativo di persone con disabilità, dimissioni in bianco.

Sul tema della riforma del lavoro, vedi anche la guida alle novità di Uneba Piemonte.