Per la sostituzione di personale per assenza, malattia o ferie, una casa di riposo utilizza contratti a termine, di uno o qualche mese, che se necessario vengono rinnovati prima della scadenza.
Può continuare a farlo? La riforma del mercato del lavoro ha cambiato le regole?
Mettiamo a disposizione nella parte riservata, in corrispondenza di questa notizia, un chiarimento su cosa cambia, e su cosa resta immutato, in materia di contratti a termine (durata, proroghe, intervalli…), con l’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro.
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Anche la mia struttura, FONDAZIONE VERANI-LUCCA ONLUS di Fiorenzuola d’Arda – PC- utilizza contratti a tempo determinato per le varie sostituzioni (malattie, infortuni, maternità, ferie…) La risposta data è stata chiara però avrei da chiedere ancora alcune cose che credo possano interessare anche altri: 1)x il conteggio dei 36 mesi di contratto a termine con il medesimo lavoratore, si deve tener conto ANCHE dei periodi ante 18/7/2012 ? 2) raggiunto il limite dei 36 mesi con lo stesso lavoratore, che altro tipo di somministrazione di lavoro a tempo determinato è possibile stipulare, per le sostituzioni di cui sopra ?
grazie della gradita risposta.
Giusy Corini