Quale danno ha subito una casa di cura a cui con provvedimento dichiarato poi illegittimo una Usl ha tolto la convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale?
Sul tema interviene la sentenza 30 giugno 2009 n 4237 del Consiglio di Stato
Nel caso di annullamento – si spiega in www.dirittosanitario.com – di una delibera con la quale una Usl ha illegittimamente dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento in essere tra una Casa di cura e il Servizio Sanitario Nazionale, il danno emergente per la casa di cura è pari al minor utile realizzato a causa della risoluzione della convenzione e del mancato accreditamento delle prestazioni sanitarie per il periodo in cui la convenzione non ha avuto effetto, tenendo conto dei risultati conseguiti e documentati nel passato, ma pure della riduzione, che nel tempo si è avuta, della durata media dei giorni di degenza. Su detto valore andrà calcolata la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) e gli interessi, dal momento dell’adozione del provvedimento di risoluzione della convenzione fino al riconoscimento dell’accreditamento, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
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