Nella rassegna stampa Uneba per l’Emilia-Romagna (che ogni mercoledì inviamo agli enti associati di quella regione) abbiamo dato notizia di una interessante sentenza della Corte di appello di Bologna (n.448/2016)relativamente al pagamento della retta per ricoveri in Rsa o istituti similari.
Il punto di partenza è il caso di una donna anziana non più in grado di pagare la retta: sua figlia si era prima impegnata per iscritto a pagare la retta, ma successivamente aveva comunicato il recesso da questo impegno.
Mettiamo a disposizione la sentenza nella parte riservata del nostro sito.
Qui di seguito, un commento del presidente della Federazione Uneba Lombardia, avv. Bassano Baroni, che giudica la decisione, in quanto ad effetti, è per parte favorevole e per parte negativa.
“La sentenza è favorevole per la parte in cui afferma che – per i ricoveri in Rsa o istituti similari- l’unica parte privata che deve effettuare il pagamento è costituita dall’anziano interessato con esclusione dei congiunti; è negativa per la parte in cui esclude – sia pure per vizi procedurali- la traslazione dell’onere non copribile con i mezzi del ricoverato a carico dell’Ente locale.
Ciò premesso reputo opportuno alcune integrazioni e precisazioni.
Nella nostra storia amministrativa è costantemente ravvisabile un contrasto fra chi interpreta il diritto della persona assistita e chi interpreta gli interessi ed i bisogni dell’Ente locale.
Per la parte privatistica è sempre stata presente la tendenza a chiedere che gli oneri della degenza assistenziale ricadano sui soli mezzi di cui dispone la persona interessata, senza possibilità di coinvolgimento dei figli o di altri familiari, ma con accollo della quota residua agli Enti locali.
Viceversa gli Enti locali hanno sempre agito per allargare la responsabilità a più figure del gruppo parentale (coniuge, figli, ascendenti e discendenti, ecc.) con l’evidente intendimento di restringere gli oneri accollabili agli Enti locali.
La materia pareva aver trovato sistemazione nell’art.3 c.2ter del D.Lgvo 109/98 in questi termini:
“per gli oneri di ricoveri in RSA risponde solo il ricoverato coi soli mezzi personali della persona assistita con esenzione dei figli da oneri contributivi”.
L’onere residuo resta quindi a carico dei Comuni.
Si è poi discusso ampiamente se la disposizione del 1998 e della correlata disposizione del D.Lgvo 130/2000 costituisse o meno un LEA: la Corte Costituzionale, con Sentenza 296/2012, ha precisato che l’art.3, c.2ter, decreto 31/3/1998 n.109 “non costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.
La pronuncia della Corte ha indotto ANCI ed Enti locali a chiedere il ripristino della corresponsabilità dei familiari per gli oneri assistenziali
Tali spinte hanno trovato accoglimento nel DPCM 5/12/2013 n.159 che (con l’art.6 e con l’allegato 2) ha ripristinato la corresponsabilità del coniuge e dei figli sia pure con attenuazioni per effetto delle detrazioni previste dall’allegato 2.
I richiami sopra effettuati hanno significato per cogliere puntualmente la portata della sentenza della Corte di Appello di Bologna.
La stessa in sostanza richiama ed applica il regime esentivo ex D.Lgvi nn. 109/1998 e 130/2000; viceversa trascura di considerare l’ultima ed innovativa disposizione portata dal DPCM del 2013.
In conclusione la Sentenza della Corte di Appello presenta, accanto ad aspetti positivi, i seguenti profili negativi:
– non afferma che la quota di spesa non accollabile al ricoverato sia da porre a carico dell’Ente locale;
– trascura di considerare gli aspetti negativi portati dal DPCM del 2013.
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