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Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: chiarimenti sulle nuove regole

Come avevamo già segnalato, l’Inail con la circolare 43 del 25 agosto 2009 ha portato alcuni chiarimenti in merito alle nuove regole per la comunicazione obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Mettiamo a disposizione qui, su segnalazione di Uneba Veneto, alcuni chiarimenti tratti da Guida al Lavoro del Sole 24 Ore.

La comunicazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro (o delegati) pubblici o privati e anche associazioni sportive, comitati, associazioni sindacali, circoli ricreativi senza fini di lucro, enti sacri, associazioni e fondazioni e in generale tutte le onlus.

Sono esonerati amministrazioni istituti e organizzazioni previsti dall’art. 3, commi 2 e 3-bis del dlgs n. 81/2008 e datori di lavoro presso i quali è presente un rappresentante territoriale dei lavoratori della sicurezza

Il nuovo regime per la comunicazione dei rls decorre dal 25 agosto 2009. L’obbligo della prima comunicazione e delle successive scatta in occasione dell’elezione o designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L’adempimento deve essere effettuato quando il datore di lavoro o dirigente ha conoscenza della nomina (consegna di copia del verbale di elezione).

Nomina dei rappresentanti

Nelle aziende con 15 o meno lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.

Nelle aziende con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (Rsa); se mancano le Rsa, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

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