L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 286/E dell’11 ottobre 2007 ha stabilito che la realizzazione di un parcheggio e la successiva locazione a terzi dei relativi posti auto costituisce l’esercizio di un’impresa commerciale. Pertanto, anche se effettuata da un ente non commerciale, deve essere assoggettata ad Ires ed Iva.
Ires
Gli enti residenti diversi dalle società sono soggetti passivi Ires. Ai fini della determinazione dell’imposta bisogna valutare se l’ente in questione ha come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
Gli enti non commerciali (a differenza di quelli commerciali il cui reddito è sempre considerato reddito d’impresa) determinano il reddito complessivo sommando tutti quelli prodotti per ciascuna categoria: fondiari, di capitale, di impresa e diversi.
Iva
Del tutto analoga la distinzione applicata ai fini Iva: gli enti commerciali sono sempre soggetti passivi d’imposta, mente i non commerciali lo sono soltanto per le prestazioni e cessioni rese nell’esercizio di attività commerciale, considerate come effettuate nell’esercizio d’impresa.
La risoluzione 286/E dell’11 ottobre 2007 conferma che per esercizio di impresa si intende, sia ai fini Ires che Iva, l’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva delle attività individuate nell’art. 2195 del Codice Civile anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività non rientranti nell’elenco dell’articolo del codice civile citato, soltanto se organizzate in forma di impresa.
Quindi, se un ente svolge un’attività rientrante tra quelle dell’art. 2195, il connotato di commercialità c’è sempre, anche in assenza di un’organizzazione d’impresa; se invece l’ente svolge un’attività diversa, va verificato di volta in volta l’esistenza di un’organizzazione in forma d’impresa che qualifichi i redditi prodotti come d’impresa. L’esercizio di impresa è connotato dai caratteri tipici della professionalità, sistematicità e abitualità, ancorché non esclusiva. L’attività d’impresa sussiste laddove l’attività esercitata sia svolta in modo non saltuario, sporadico ed occasionale.
Secondo la risoluzione di cui sopra, che richiama tra le altre la sentenza della Cassazione n.4784 del 04 marzo 2005 e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 273/E/02, 204/E/02 e 148/E/02, l’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica vanno intese in senso non assoluto, ma relativo. Quindi anche il compimento di un unico affare, rilevante economicamente e complesso, genera la qualifica di imprenditore, con tutte le conseguenze ai fini dell’assoggettabilità ad Ires e Iva.
Donatello Ferrari
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