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Protezione dei minori da sfruttamento e abuso sessuale: cosa cambia con la Convenzione di Lanzarote

Come segnala il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, dal 1 luglio è entrata in vigore, nei paesi che l’hanno ratificata, la Convenzione europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, detta Convenzione di Lanzarote dall’isola portoghese in cui fu firmata.

Qui il testo in italiano.

La Convenzione è stata firmata da trentanove sui quarantasette stati membri del Consiglio d’Europa.

Quanto all’Italia, il documento è attualmente in discussione in Parlamento:

  • qui il disegno di legge di ratifica presentato al Senato
  • qui l’iter del disegno di legge

Nel testo di accompagnamento al disegno di legge si spiega che la Convenzione di Lanzarote «affronta sistematicamente le tematiche relative alla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso, introducendo princìpi generali, prevedendo misure preventive e autorità specializzate per la protezione dei minori, nonché specifici programmi di intervento a protezione e assistenza delle vittime» .

Come spiega l’Osservatorio, il documento impegna gli Stati membri del Consiglio d’Europa a modificare e armonizzare le norme vigenti nei singoli Stati in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori per evitare che gli Stati dotati di una legislazione meno rigida possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale. Tre gli obiettivi fondamentali: «prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale dei minori; proteggere i diritti dei minori vittime di sfruttamento sessuale e abuso sessuale; promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale dei minori».

Se il disegno di legge di ratifica della Convenzione verrà approvato, ci saranno anche delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. Ad esempio dal ddl viene introdotto l’articolo del codice penale 414-bis per punire con la reclusione da tre a cinque anni il reato di pedofilia e pedo-pornografia culturale, di chi, «con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione». La stessa pena si applica anche a chi fa pubblica apologia di questi delitti.

Altra novità è l’introduzione del reato di adescamento di minorenni via Internet, cioè «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione», ed è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Cambierebbe anche la normativa sulla prostituzione minorile, con modifiche all’articolo 600 del codice penale che inasprirebbero le pene.

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