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Presidenti di seggio, segretari, scrutatori e rappresentanti di lista: le (invariate) regole per i permessi elettorali

Il dpr 361 del 1957 regolamenta i permessi dal lavoro per coloro che siano stati nominati a svolgere funzioni elettorali presso i seggi per le elezioni amministrative di maggio 2011.

Hanno diritto ai permessi, previa esibizione al datore di lavoro dei decreti di nomina, i dipendenti chiamati a svolgere le seguenti funzioni:

  • presidente di seggio
  • scrutatore
  • segretario
  • rappresentante di lista o di gruppo, rappresentante dei partiti o dei gruppi

Calendario elettorale

Territorio nazionale esclusa Sicilia:

  • 15 e 16 maggio 2011 elezioni amministrative primo turno
  • 29 e 30 maggio eventuali turni di ballottaggio

Sicilia

  • 29 e 30 maggio elezioni amministrative primo turno
  • 12 e 13 giugno eventuali turni di ballottaggio

Permessi

I lavoratori incaricati a svolgere le funzioni elettorali hanno il diritto di assentarsi per tutta la durata delle operazioni elettorali, di preparazione al voto, di voto e di scrutino.

Le operazioni al seggio iniziano sabato dalle 16 alle 18, riprendono con la prima giornata di votazioni la domenica dalle 8 alle 22 e finiscono lunedì con le votazioni dalle 7 alle 15 e successivamente con le operazioni di scrutinio (per i seggi che protraggono le operazioni di scrutino oltre la mezzanotte di lunedì, viene considerata anche la giornata di martedì).

L’assenza del lavoratore per l’esercizio delle funzioni elettorali viene considerata come attività lavorativa a tutti gli effetti ed, essendo quindi equiparata, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali (da sabato a lunedì/martedì), anche se l’orario delle elezioni fosse compatibile con il normale orario di lavoro svolto dal lavoratore.

I giorni di assenza per svolgere gli incarichi elettorali saranno considerati permessi retribuiti a tutti gli effetti. Per la domenica, ovvero (nel caso di personale turnista) per il giorno di riposo previsto dal turno, coincidenti con i giorni di presenza ai seggi, verranno riconosciute giornate di riposo compensativo ovvero quote aggiuntive di retribuzione. Per quanto riguarda i riposi compensativi, secondo l’orientamento della Corte Costituzionale, il recupero delle giornate festive o non lavorative (la domenica o il sabato nel caso di settimana corta) dovrà essere goduto nel periodo immediatamente successivo alle votazioni.

Il sabato. Le operazioni preliminari al seggio iniziano alle ore 16 e finiscono generalmente dopo qualche ora (es. ore 19). Il lavoratore avrà diritto ad un giorno di riposo oppure ad una giornata intera di retribuzione normale (non a 3 ore di retribuzione). Si precisa, infatti, che la retribuzione compete per le singole giornate di partecipazione al seggio, a prescindere dal numero di ore. E questo vale sia per il sabato che per l’eventuale martedì se le operazioni di scrutinio si protraggono oltre le ore 24 del lunedì. Pertanto il sabato è da considerare come giornata intera e così anche l’eventuale martedì, a prescindere dalle ore impiegate al seggio.

La domenica. Le operazioni al seggio iniziano alle 8 e finiscono alle 22, prima giornata di votazioni. Il lavoratore avrà diritto ad un giorno di riposo oppure ad una giornata di retribuzione.

Il lunedì. Le operazioni al seggio iniziano alle 7 e finiscono alle 15, seconda giornata di votazioni. Subito dopo iniziano le operazioni di scrutinio, che possono arrivare a concludersi prima di mezzanotte oppure dopo mezzanotte quindi nella giornata di martedì. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione normale o a una giornata di riposo compensativo (due se si arriva al martedì).

Le giornate di retribuzione o le giornate di riposo compensativo dipendono da come è distribuito l’orario di lavoro, se in cinque giorni o in sei giorni.

Se il lavoratore ha un orario di lavoro distribuito su cinque giorni, cioè dal lunedì al venerdì, avrà diritto a:

  • lunedì retribuito normalmente, come se fosse stato un giorno lavorato
  • due giornate di riposo compensativo (martedì e mercoledì, in recupero del sabato e della domenica di mancato riposo) oppure a due giornate retribuite, se le operazioni di scrutinio si sono concluse nella giornata di lunedì. Se invece si sono concluse il martedì, avrà diritto alla retribuzione oltre che per il lunedì anche per il giorno di martedì, come se fossero stati giorni lavorati, e potrà optare per il riposo compensativo nelle giornate di mercoledì o giovedì, oppure per due giornate retribuite aggiuntive in più

Se il lavoratore ha un orario distribuito su sei giorni, cioè dal lunedì al sabato, avrà diritto a:

  • sabato e lunedì retribuiti normalmente dal datore di lavoro in busta paga, come se fossero stati giorni di presenza e lavorati;
  • una giornata di riposo compensativo (martedì in recupero della domenica di mancato riposo), oppure ad una giornata retribuita, se le operazioni di scrutinio si sono concluse nella giornata di lunedì. Se invece si sono concluse il martedì, avrà diritto oltre alla retribuzione in busta paga anche del martedì oltre che del sabato e del lunedì, e potrà optare per il riposo compensativo nella giornata di mercoledì oppure ad una giornata retribuita in più.

Le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro per le giornate di presenza al seggio elettorale sono considerate normali retribuzioni, quindi assoggettate a contribuzione previdenziale e all’imposizione fiscale.

Documentazione da esibire al datore di lavoro

I lavoratori dipendenti chiamati a svolgere le funzioni nel seggio elettorale devono consegnare al proprio datore di lavoro il certificato di chiamata, per attestare il diritto alle giornate di permesso per le elezioni. Successivamente, dovranno presentare la copia dello stesso certificato di chiamata, firmata dal presidente di seggio, e con timbro della sezione, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza nel seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni (dal sabato al lunedì o martedì). La documentazione firmata dal presidente di seggio dovrà essere vistata dal vicepresidente di seggio.

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