ALCUNE ISTRUZIONI APPLICATIVE SULL’UNA TANTUM

L’una tantum prevista dall’accordo sindacale del 4.07.2008 costituisce l’unico elemento certo e definitivo del rinnovo contrattuale Uneba 2006-2009.

Infatti, mentre da un lato l’aumento salariale mensile di euro 74 medi rappresenta un elemento provvisorio, da conguagliare con un incremento complessivo per l’intero quadriennio che dovrà essere ancora definito con le organizzazioni sindacali unitamente alla parte normativa del Ccnl, viceversa l’una tantum concordata è definitiva e non dovremo più tornarci sopra. Si ritiene pertanto utile diramare, in merito, alcune direttive applicative ed interpretative che consentano ai ns. Associati di attuare al meglio questo istituto.

 

Identificazione dell’ Ivc

La prima operazione è l’identificazione dell’indennità di vacanza contrattuale singolarmente corrisposta. Si tratta di una operazione “individuale” nel senso che, per effetto di assunzioni o ripresa del servizio intervenuta nel corso del periodo considerato (1.1.2006 – 30.6.2008) gli importi Ivc possono non essere uguali per tutti i dipendenti, pur di pari livello.

Gli importi in tal modo identificati andranno dedotti dagli importi dell’una tantum singolarmente spettanti, che come noto differiscono in funzione del livello di inquadramento.

 

Mancata erogazione dell’Ivc

Nell’ipotesi che, per motivazioni varie, l’Ivc non fosse stata corrisposta, ovviamente la predetta operazione di detrazione non andrà effettuata, o andrà effettuata parzialmente se l’Ivc fosse stata corrisposta parzialmente (es. ritardata applicazione dell’indennità).


Detrazione dell’Ivc dall’una tantum

L’importo residuo risultante dalla predetta operazione è l’una tantum spettante a tutto il personale che, nel periodo 1.1.2006 – 30.6.2008 abbia prestato integralmente 30 mesi di servizio (considerando nel servizio prestato le assenze per ferie, R.o.L., e malattia, permessi retribuiti e permessi sindacali). Non danno luogo pertanto al riconoscimento dell’una tantum tutte le assenze non retribuite quali aspettative, permessi ecc. sia riconosciuti a norma di Ccnl che di legge.

Nel caso dei congedi per maternità e parentali, l’una tantum non compete relativamente ai periodi di assenza: tuttavia, in questi casi, non andrà recuperata l’Ivc che dovesse essere stata eventualmente inclusa nella dichiarazione retributiva emessa ai fini dell’indennità Inps prima dell’inizio dell’astensione.

Per i casi di parziali periodi di servizio nel periodo 1.1.06 – 30.6.08, la somma “una tantum” spettante (dopo aver eseguito le operazioni di cui ai punti precedenti) deve essere suddivisa convenzionalmente in 30 quote, con riconoscimento di tanti trentesimi per quanti sono stati i mesi di servizio secondo quanto precisato in precedenza. Operando in tal senso, ogni trentesimo contiene il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità di competenza.

I mesi con servizio da 1 a 15 giorni non andranno considerati; i mesi con servizio da 16 a 31 giorni andranno considerati come mese intero.

Erogazione dell’una tantum

L’una tantum in tal modo determinata andrà erogata a tutti i dipendenti presenti al 1° luglio 2008; restano pertanto esclusi tutti coloro il cui rapporto di lavoro sia stato risolto o sia decaduto per raggiungimento del termine prima del e fino al 30.6.2008.

Part-time e trasformazioni di orario

L’una-tantum spetterà al personale part-time in proporzione all’orario contrattualmente convenuto. Le trasformazioni di orario full-time/part-time e viceversa andranno anch’esse considerate in termini strettamente proporzionali, secondo la seguente formula (ipotizzando un passaggio a part-time di 20 ore settimanali):

una tantum residua *[ (mesi tempo pieno /30*38/38 ) +  (mesi part time/30*20/38)]

 

 

Rateazione del pagamento dell’una tantum

La rateazione prevista dall’accordo 4.08.08 opera in modo tale che la prima rata sia, salvo eccezioni, uguale per tutti; solo nella seconda ed eventualmente nella terza rata si gli importi si differenzieranno tra persona e persona per effetto delle differenze di inquadramento o dei diversi importi maturati.

Regime fiscale dell’una tantum

L’importo dell’una tantum spettante (dopo aver effettuato tutte le operazioni precedenti) andrà assoggettato a tassazione separata per i 24/30mi in quanto riferiti ad anni precedenti, mentre la quota pari a 6/30mi relativa al 2008 sconterà la tassazione ordinaria.

Casi particolari

Considerato che in alcuni casi, tramite accordi di 2° livello, erano già stati erogati acconti sui futuri incrementi contrattuali, laddove le anticipazioni (Ivc più acconti regionali) fossero superiori all’Una Tantum di competenza da erogare, tale differenza a debito del lavoratore potrà essere recuperata mediante assorbimento degli incrementi contrattuali concordati, fino a concorrenza.