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Per tutti le istruzioni sull’una tantum

ALCUNE ISTRUZIONI APPLICATIVE SULL’UNA TANTUM

L’una tantum prevista dall’accordo sindacale del 4.07.2008 costituisce l’unico elemento certo e definitivo del rinnovo contrattuale Uneba 2006-2009.

Infatti, mentre da un lato l’aumento salariale mensile di euro 74 medi rappresenta un elemento provvisorio, da conguagliare con un incremento complessivo per l’intero quadriennio che dovrà essere ancora definito con le organizzazioni sindacali unitamente alla parte normativa del Ccnl, viceversa l’una tantum concordata è definitiva e non dovremo più tornarci sopra. Si ritiene pertanto utile diramare, in merito, alcune direttive applicative ed interpretative che consentano ai ns. Associati di attuare al meglio questo istituto.

 

Identificazione dell’ Ivc

La prima operazione è l’identificazione dell’indennità di vacanza contrattuale singolarmente corrisposta. Si tratta di una operazione “individuale” nel senso che, per effetto di assunzioni o ripresa del servizio intervenuta nel corso del periodo considerato (1.1.2006 – 30.6.2008) gli importi Ivc possono non essere uguali per tutti i dipendenti, pur di pari livello.

Gli importi in tal modo identificati andranno dedotti dagli importi dell’una tantum singolarmente spettanti, che come noto differiscono in funzione del livello di inquadramento.

 

Mancata erogazione dell’Ivc

Nell’ipotesi che, per motivazioni varie, l’Ivc non fosse stata corrisposta, ovviamente la predetta operazione di detrazione non andrà effettuata, o andrà effettuata parzialmente se l’Ivc fosse stata corrisposta parzialmente (es. ritardata applicazione dell’indennità).


Detrazione dell’Ivc dall’una tantum

L’importo residuo risultante dalla predetta operazione è l’una tantum spettante a tutto il personale che, nel periodo 1.1.2006 – 30.6.2008 abbia prestato integralmente 30 mesi di servizio (considerando nel servizio prestato le assenze per ferie, R.o.L., e malattia, permessi retribuiti e permessi sindacali). Non danno luogo pertanto al riconoscimento dell’una tantum tutte le assenze non retribuite quali aspettative, permessi ecc. sia riconosciuti a norma di Ccnl che di legge.

Nel caso dei congedi per maternità e parentali, l’una tantum non compete relativamente ai periodi di assenza: tuttavia, in questi casi, non andrà recuperata l’Ivc che dovesse essere stata eventualmente inclusa nella dichiarazione retributiva emessa ai fini dell’indennità Inps prima dell’inizio dell’astensione.

Per i casi di parziali periodi di servizio nel periodo 1.1.06 – 30.6.08, la somma “una tantum” spettante (dopo aver eseguito le operazioni di cui ai punti precedenti) deve essere suddivisa convenzionalmente in 30 quote, con riconoscimento di tanti trentesimi per quanti sono stati i mesi di servizio secondo quanto precisato in precedenza. Operando in tal senso, ogni trentesimo contiene il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità di competenza.

I mesi con servizio da 1 a 15 giorni non andranno considerati; i mesi con servizio da 16 a 31 giorni andranno considerati come mese intero.

Erogazione dell’una tantum

L’una tantum in tal modo determinata andrà erogata a tutti i dipendenti presenti al 1° luglio 2008; restano pertanto esclusi tutti coloro il cui rapporto di lavoro sia stato risolto o sia decaduto per raggiungimento del termine prima del e fino al 30.6.2008.

Part-time e trasformazioni di orario

L’una-tantum spetterà al personale part-time in proporzione all’orario contrattualmente convenuto. Le trasformazioni di orario full-time/part-time e viceversa andranno anch’esse considerate in termini strettamente proporzionali, secondo la seguente formula (ipotizzando un passaggio a part-time di 20 ore settimanali):

una tantum residua *[ (mesi tempo pieno /30*38/38 ) +  (mesi part time/30*20/38)]

 

 

Rateazione del pagamento dell’una tantum

La rateazione prevista dall’accordo 4.08.08 opera in modo tale che la prima rata sia, salvo eccezioni, uguale per tutti; solo nella seconda ed eventualmente nella terza rata si gli importi si differenzieranno tra persona e persona per effetto delle differenze di inquadramento o dei diversi importi maturati.

Regime fiscale dell’una tantum

L’importo dell’una tantum spettante (dopo aver effettuato tutte le operazioni precedenti) andrà assoggettato a tassazione separata per i 24/30mi in quanto riferiti ad anni precedenti, mentre la quota pari a 6/30mi relativa al 2008 sconterà la tassazione ordinaria.

Casi particolari

Considerato che in alcuni casi, tramite accordi di 2° livello, erano già stati erogati acconti sui futuri incrementi contrattuali, laddove le anticipazioni (Ivc più acconti regionali) fossero superiori all’Una Tantum di competenza da erogare, tale differenza a debito del lavoratore potrà essere recuperata mediante assorbimento degli incrementi contrattuali concordati, fino a concorrenza.

 

 

13 Comments

  1. Vorrei sapere gentilmente se sono già state pubblicate le tabelle, suddivise per livelli, relative alla liquidazione dell’una tantum. Se si potreste inviarmela?
    RingraziandoVi anticipatamente, distintamente saluto.

  2. vorrei saperi se mi spetta la liquidazione dell’unatantum visto che mi sono dimesso in data 01/09/2008.
    In attesa di un Vostro riscontro Vi saluto distintamente

  3. boun giorno, sono una educatrice, non sono ancora laureata, sono stata chiamata per un nuovo lavoro e mi hanno proposto o una assunzio ne con ccnl uneba o un contratto a progetto, vorrei capire cosa mi conviene fare…dato che lavoro come educatrice da 4 anni, sia per coop sociali che associazioni, in quale livello dovrei essere inquadrata secondo le nuove tabelle?
    è stato firmato il rinnovo definitivo? dove posso trovare informazioni sulle tempistiche del rinnovo?

    grazie mille

  4. @caterina
    Con il contratto di collaborazione resterebbe integra la Sua possibilità di operare con una pluralità di soggetti.
    Con il CCNL Uneba, fino al conseguimento della laurea Lei verrebbe inquadrata in liv. 4/super con ret. mensile lorda di € 1147,86 (non ancora rivalutata) per 14 mensilità.
    Al conseguimento della laurea, l’inquadramento sarebbe in liv. 3/super con ret. mensile lorda di € 1257,18 (non ancora rivalutata) per 14 mensilità.
    Non è stato ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL. Sulla base della proposta Uneba i predetti importi verrebbero incrementati di €104 mensili nel caso del iv.4/super e di €113,90 nel caso del liv.3/super.
    Le notizie sulla trattativa sono reperibili su questo sito, nelle notizie della home page o alla voce “trattative sul Ccnl” in alto
    saluti
    Uneba

  5. Vorrei sapere gentilmente se è vero che a me non spetta in nessun modo la “una tantum”.
    A partire dal 01.05.2008, ho scelto di trasformare il mio rapporto di lavoro da dipendente (Psicologo 2° liv.) a quello della libera professione. Mi viene detto che pur avendo lavorato per più di due anni con un contratto scaduto, gli arretrati non mi verranno corrisposti. E’ vero? Se si, ho di fatto lavorato guadagnando meno di quanto stabilito, per quegli anni di servizio, dal nuovo contratto.
    Mi fareste cosa gradita se mi forniste una risposta esaustiva (di quella vostra mi fido di più). Grazie

  6. @luca
    Desumiamo dalla aua mail che alla data dell’1.5.2008 Lei abbia rassegnato le dimissioni.

    Se così stanno le cose, non sussiste il requisito oggettivo, per la corresponsione dell’ Una tantum, della presenza in servizio alla data dell’ 1.7.08.

    Siamo spiacenti, ma la norma concordata esclude chiaramente di dover tener conto di tutti coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano risolto il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.06 – 30.06.08.

    Saluti

    Uneba

  7. @pippo

    I requisiti richiesti per avere diritto all’Una tantum sono i seguenti:

    a) aver prestato un periodo di servizio (totale ovvero parziale) nel lasso di tempo 1.1.06 – 30.6.08
    b)essere in servizio alla data dell’1.7.08

    Riteniamo pertanto che, nel caso prospettato, l’Una tantum (decurtata dell’ eventuale I.v.C.) spetti anche in presenza di dimissioni in data 1.9.08.

    Saluti.

    Uneba

  8. Buona sera!
    Cerchero per quanto segue di essere piu chiaro possibile.
    Lavoro in una RSA appartenente allo stesso gruppo di cui faceva parte anche l’RSA dove ho lavorato prima (dal 2005 fino a ottobre 2007).
    Il mio problema riguarda l’una tantum: ho preso la prima rata ma dopo piu niente. Quando ho chiesto spiegazione alla direzione mi hanno risposto che erano quelle le disposizioni sull-una tantum dicendomi che l’ho presa solo in parte perche “non ero in esercizio della funzione a luglio del 2007”. Da quello che ho letto qui mi pare che si fossero sbagliati trattandosi di luglio 2008. Voglio sapere se ho ragione e come mi devo comportare. Grazie anticipatamente per le risposte.

  9. Ritorno con un’altra domanda.
    la lettera con le istruzioni dice :

    “L’importo residuo risultante dalla predetta operazione è l’una tantum spettante a tutto il personale che, nel periodo 1.1.2006 – 30.6.2008 abbia prestato integralmente 30 mesi di servizio (considerando nel servizio prestato le assenze per ferie, R.o.L., e malattia, permessi retribuiti e permessi sindacali)”

    si fa riferimento alla stessa struttura dove lavoro in presente o qualsiasi struttura associata a CCNL Uneba ???

  10. @ciprian

    Due soggetti economici diversi tra di loro non sono tenuti a farsi carico reciprocamente di oneri non di propria competenza. Pertanto, nel caso prospettato, il primo soggetto non è obbligato a corrispondere l’una tantum a personale che non è più alle proprie dipendenze, mentre il secondo non deve farsi carico di periodi in cui l’interessato non era ancora un suo dipendente.

    La comune appartenenza alla medesima associazione di categoria, ovviamente, non ha alcun rilievo con riguardo all’ autonomia economica dei due soggetti.

    Nemmeno l’appartenenza ad un medesimo gruppo ha efficacia, qualora i due soggetti abbiano autonomia finanziaria e tecnico/funzionale.

    L’unico caso quindi in cui l’una tantum deve essere corrisposta si ha qualora le due Rsa rappresentino due unità produttive del medesimo soggetto economico. Mutuando il concetto di “unità produttiva” da altra legislazione e da una consolidata giurisprudenza, occorre che le due Rsa consistano in “articolazioni aziendali, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, destinate a scopi solo strumentali”.

    Saluti

    Uneba

  11. Ai dipendenti dell’Associazione per cui lavoro sono state pagate le prime due rate dell’Una Tantum. La rata di novembre non ci è stata corrisposta perchè ci hanno detto che non ci spetta, ma spetta solo alle Cooperative. E’ possibile? Vorrei dei chiarimenti. Grazie

  12. Sarà necessario accertare meglio le motivazioni del mancato pagamento della terza rata dell’Una Tantum, poiché gli accordi in materia non contemplano, in realtà, alcuna discriminante connessa alla persona giuridica del datore di lavoro.
    Uneba


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