L’Inps con messaggio n. 1921 del 05-05-2022 conferma che, a seguito dell’entrata in vigore della normativa dell’Assegno Unico Universale, rimanendo in vigore le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) per nuclei senza figli, sono fatti salvi i benefici del regime di esenzione dall’obbligo di versamento del contributi ex CUAF, per i datori di lavoro che non perseguono scopo di lucro e che garantiscono analogo trattamento di famiglia ai nuclei familiari che non rientrano nell’assegno unico universale (vedi art. 47 CCNL Uneba – Trattamento di famiglia).