Dal 2019 scatta per gli enti del Terzo Settore l’obbligo di pubblicare ogni anno “le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente”, come prevede la legge 124/2017. La pubblicazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno.
La circolare del Ministero del Lavoro del 14 gennaio 2019, rivolta tra gli altri al Forum nazionale del Terzo Settore fornisce chiarimenti sull’adempimento di questo obbligo, anche alla luce del parere 1449/2018 del Consiglio di Stato
Tra i temi trattati:
- chi deve controllare il rispetto della norma
- l’obblig0 di restituzione della somma ricevuta se non la si pubblicizza (obbligo che non vale per il non profit)
- come si applica questa normativa sulla trasparenza alle cooperative sociali
- quali sono esattamente le informazioni che l’ente deve pubblicare
- quali somme vanno rendicontate (“andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono”)
- l’obbligo non scatta quando il totale dei vantaggi pubblici ricevuti nel periodo considerato è inferiore a 10.000 euro
La circolare precisa anche che ” Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce”
1 Comment
Riguardo la pubblicazione dei dati volevo un parere se è obbligatorio inserire nel modello di rendicontazione quanto ricevuto nell’anno a seguito di accordo di servizio per la gestione di servizi residenziali e semiresidenziali da parte dell’Azienda Ulss per i quali viene emessa la fattura. Se sì è necessario inserire tutte le date di riscossione?