Dal 31 marzo 2015 tutti gli enti nazionali e le amministrazioni locali – comprese quindi anche le aziende sanitarie- accetteranno solo fatture in formato elettronico e non accetteranno più fatture emesse o trasmesse su carta. Dal 30 giugno 2015 in poi gli enti della pubblica amministrazione non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, se non avranno ricevuto la fattura elettronica.
Si estende così a tutta la PA l’obbligo di fatturazione elettronica già in vigore da giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza.
Già prima del 31 marzo 2015, però, la PA può cominciare a ricevere fatture in formato elettronico.
La trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Il processo elettronico di generazione del contenuto del file della fattura elettronica deve garantire la sua immodificabilità nel tempo. Ciò è ottenuto mediante utilizzo dello standard XML e della firma elettronica.
Modalità di emissione trasmissione conservazione della fattura elettronica: circolare 18 del 24/06/14 dell’Agenzia delle Entrate, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate agli operatori economici.
Gli enti che emettono fatture verso la pubblica amministrazione devono quindi dotarsi di software adatto a gestire fatture elettroniche.
Come evidenzia Vita in un approfondimento sulla fattura elettronica, “non è ancora del tutto chiaro è se dal processo siano interessati anche quelle operazioni di fornitura di servizi in convenzione dove l’amministrazione pubblica interviene a rimborsare i costi sostenuti dall’ente non profit e riconosciuti in base a specifici accordi. (…) Da una parte vi è la necessità di fornire (giustamente) l’ammontare del debito maturato anche per queste operazioni ma dall’altra vi è il fatto che non si tratta di fatture poiché non vi è prestazione di servizi o cessione di beni ma una mera richiesta di rimborso di spese sostenute”.
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