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Obbligo di assunzione disabili dal 1 gennaio 2018: indicazioni per gli enti Uneba

Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze un lavoratore disabile indipendentemente dall’effettuazione di una nuova assunzione. Si tratta dell’obbligo introdotto da uno dei decreti del Jobs Act, inizialmente previsto per marzo 2017 ma poi prorogato.
Le piccole e medie aziende, qualora superino la soglia dimensionale dei 14 dipendenti, dovranno di conseguenza assumere una persona non disabile entro 60 giorni se non ne hanno già in organico.
I datori di lavoro sono obbligati a riservare una quota di posti di lavoro per persone con disabilità:
– 1 posto se occupano da 15 a 35 dipendenti
– 2 posti, se occupano da 36 a 50 dipendenti
– il 7% dei lavoratori in forza, se occupano più di 50 dipendenti
Ma cosa cambia per gli enti Uneba? Lo spiegava la segreteria Uneba in un documento pubblicato a gennaio ’17, e che riproponiamo nella parte riservata del sito in corrispondenza di questa notizia. Il documento spiega come calcolare se c’è o no l’obbligo di assunzione: dal totale dei dipendenti bisogna infatti togliere quelli con alcuni requisiti, ad esempio tutti i lavoratori con le qualifiche indicate dall’art.16 comma 7 del ccnl Uneba, elenco che in molti casi include la gran parte dei dipendenti dell’ente. Solo se al termine di queste sottrazioni il risultato è uguale o maggiore di 15, allora scatta l’obbligo di assunzione.
(Si ringrazia Studio Petrillo per la segnalazione) 

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Agli enti in regola con la quota di adesione all’Uneba offriamo un servizio di assistenza gratuita sull’applicazione del contratto Uneba: è necessario inviare il proprio quesito a sail@uneba.org. Come da Regolamento Uneba, non sarà data risposta a quesiti provenienti da singoli lavoratori.

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