Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre il Decreto del presidente del consiglio dei ministri (dpcm) del 23 luglio “Disciplina delle modalita’ e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonche’ delle modalita’ e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”
Si tratta di un provvedimento di attuazione del decreto legislativo 111/2017, il “decreto 5 per 1000” della Riforma del Terzo Settore
Tra le novità, evidenzia Vita,
PIU’ CONCORRENZA – Tra i potenziali beneficiari del cinque per mille nella categoria degli “enti del volontariato” potranno rientrare tutti gli ETS iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUNTS) e non più, dunque, solo Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e associazioni/fondazioni. La modifica entrerà in vigore dal periodo di imposta successivo all’istituzione del RUNTS
MENO DISPERSIONE La soglia minima erogabile a ciascun ente che passa da 12 a 100 euro. Se cioè un ente riceve così poche preferenze da meritare meno di 100 euro, non riceve niente. Siccome il valore medio di una preferenza 5 per 1000 è attorno ai 30 euro, significa, all’ingrosso, che gli enti che ricevono meno di 4 preferenze dai contribuenti non riceveranno nulla di 5 per 1000. La somma teoricamente spettante a loro sarà ridistribuita.
COME ISCRIVERSI Il decreto introduce novità anche nelle modalità per gli enti di accreditarsi per il 5 per 1000. Resta comunque valido il principio che l’accreditamento si fa una volta sola, non serve rifarlo ogni anno.
COME RICEVERE I SOLDI Il decreto riepiloga anche le modalità con cui i fondi sono erogati agli enti.
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