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Novità sulla decontribuzione

Cambia la disciplina sulla decontribuzione.

La legge

L’ articolo 1, commi dal 67 al 70, della l. 247/2007 (attuazione del protocollo sul welfare del 23-7-2007) ha abrogato la disciplina relativa al sistema della decontribuzione istituita dall’art 2 del d.l. 67/97 poi l. 135/97. e applicabile ai premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello.

L’articolo 1 invece introduce una diversa norma che investe sia la parte contributiva che quella fiscale da applicarsi a seguito dei due decreti in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

La contrattazione di secondo livello

L’agevolazione contributiva introdotta dalla l. 135/97 mirava alla riduzione di costi contributivi sulla parte di stipendio dipendente da contrattazione integrativa e scaturita da incrementi di produttività, redditività e competitività.  Tali contratti devono essere depositati presso gli uffici periferici del Ministero del Lavoro  entro 30 giorni dalla stipula.

La nuova disciplina

Al fine di incentivare la contrattazione di secondo livello le nuove misure prevedono, per il triennio 2008- 2010, sgravi contributivi concessi nel limite della capienza di un fondo per il finanziamento appositamente stanziato. L’agevolazione non sarà più attuata attraverso l’esclusione delle somme dall’imponibile contributivo, bensì tramite uno sgravio fissato nella misura di 25 punti percentuali sui contributi dovuti dai datori di lavoro. Ma entro il limite massimo del 5% della retribuzione annua del dipendente. Per il lavoratore totale esenzione contributiva.

Cosa stabilisce il decreto interministeriale economia e lavoro (in attesa di pubblicazione)

Il decreto ha stabilito per il 2008 una detrazione dall’imposta lorda del 23% sulle somme ammesse allo sgravio contributivo erogate e di importo non superiore a euro 350. La massima detrazione quindi potrà ammontare al massimo a euro 80,50.

L’esiguo importo riconosciuto è giustificato dal fatto che le risorse per questa detassazione per il 2008 sono 150 milioni di euro.

Lo sgravio contributivo per il 2008

Il nuovo sgravio previsto per il 2008 si applicherà sui premi di risultato erogati entro il 3% della retribuzione annua lorda nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti. Su tale limite si applicherà uno sconto contributivo per i datori di lavoro pari a 25 punti percentuali mentre il lavoratore non pagherà alcun contributo ed avrà così il doppio vantaggio fiscale e contributivo. Le risorse del Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi ammontano a 650 milioni di euro all’anno dal 2008 al 2010.

Quando chiedere lo sgravio

Questo sgravio però si potrà applicare solo a seguito di una domanda all’Inps, da inviare appena dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Dopo l’invio occorrerà attendere la graduatoria.

Chi prima ha depositato i contratti alla direzione provinciale del lavoro e primo ha inviato domanda pagherà di meno e potrà compensare gli eventuali contributi dovuti per l’ applicazione dello sgravio con le somme a proprio credito per applicazione del nuovo sistema al quale sarà stato ammesso.

Se invece non rientrerà nella graduatoria, il datore di lavoro verserà quanto dovuto per applicazione della precedente disciplina sui premi già corrisposti, ricalcolando in busta paga anche i contributi dovuti dai lavoratori.

La prima ammissione allo sgravio avverrà a 45 giorni dall’inizio dell’invio delle domande e sarà immediatamente comunicata al datore di lavoro. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dell’ammissione allo sgravio le aziende applicheranno, sulle somme previste dalla contrattazione di secondo livello si applica l’ordinaria contribuzione.

Come regolarizzarsi?

L’Inps nel messaggio 2085/2008 aveva fornito chiarimenti in merito al comportamento che le aziende avrebbero dovuto adottare dall’1 gennaio 2008, in attesa del decreto interministeriale.  Successivamente l’Inps con messaggio 8321/2008 ha fatto retromarcia e ha concesso alle aziende di attendere, per la regolarizzazione, la emanazione del decreto.

Riepilogo

Premio di risultato – imponibile contributivo

2007: solo contributo di solidarietà del 10% nel limite del 3% della retribuzione annua del lavoratore. dell’anno di riferimento.

2008 (su domanda): sgravio di 25 punti percentuali sulla quota a carico del datore di lavoro nel limite del 3% della retribuzione annua del lavoratore.

2007/ 2008: per il lavoratore, nei limiti dello sgravio aziendale:beneficio al 100%.

Premi di risultato – imponibile fiscale

2007: aliquota dello scaglione di riferimento del lavoratore.

2008 (su domanda): detrazione del 23% sull’imposta lorda su un importo massimo di 350 euro. Pari quindi ad uno sgravio fiscale di 80,5 euro.

Conclusione (provvisoria) di Uneba Lombardia

“A questo punto non ci resta che aspettare la pubblicazione dei due decreti per dare il via al ‘clic’ sull’invio della domanda, nella speranza di essere sorteggiati in questa nuova lotteria, mentre dal 1 luglio 2008 i lavoratori potranno godere della nuova detassazione sugli straordinari e, così come previsto, anche sugli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività”.

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