Con sentenza 14833 del 4 settembre 2012, la Cassazione ha affermato l’illegittimità di un licenziamento dovuto al rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.
La Cassazione ha specificato che non è ammissibile, come motivazione del licenziamento, la scarsa flessibilità del lavoratore nell’accettare nuovi orari di lavoro.
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