Gli enti che modificano lo statuto ai sensi del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017), o gli enti di nuova costituzione, non devono inserire tra le attività di interesse generale che svolgono tutte quelle previste dal Codice, nè un numero così alto” tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l’oggetto sociale”.
Lo spiega il Ministero del Lavoro nella nota 3650 del 12.4.2019 a firma del direttore generale per il Terzo Settore Alessandro Lombardi.
Le attività che da statuto l’ente svolge devono invece essere “chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro)”, ferma restando la possibilità di modificare nel tempo le attività citate nello statuto secondo le forme previste.
Come ricorda la nota ministeriale, lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale è uno degli elementi che connotano, unitamente alla finalità e all’assenza dei fini di lucro, gli enti che possono rientrare a far parte del perimetro del Terzo Settore.
- Ecco il Vademecum Terzo Settore di Uneba, guida all’applicazione della Riforma del Terzo Settore rivolta in particolare agli enti Uneba
- Ecco come richiedere una copia del Vademecum Terzo Settore
- Tutti gli articoli di www.uneba.org sulla Riforma del Terzo Settore
Riportiamo qui sotto l’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, con l’elenco delle attività “di interesse generale”
Art. 5
Attivita’ di interesse generale
1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali
incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o
principale una o piu’ attivita’ di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita’ civiche,
solidaristiche e di utilita’ sociale. Si considerano di interesse
generale, se svolte in conformita’ alle norme particolari che ne
disciplinano l’esercizio, le attivita’ aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’
le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al
presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi
dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta’
educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti
composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del
Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto
2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita’ commerciali, produttive, di educazione e
informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di
filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto
commerciale con un produttore operante in un’area economica
svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo,
sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un
prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo
del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di
rispettare i diritti sindacali, nonche’ di impegnarsi per il
contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo
2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle
infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,
nonche’ ogni altra attivita’ di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi
o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18
agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita’ sportive
dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attivita’ di interesse generale
a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalita’, della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle
attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunita’ e delle iniziative di aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui
all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalita’ organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita’ civiche, solidaristiche e di
utilita’ sociale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno
2016, n. 106, nonche’ delle finalita’ e dei principi di cui agli
articoli 1 e 2 del presente Codice, l’elenco delle attivita’ di
interesse generale di cui al comma 1 puo’ essere aggiornato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali
quest’ultimo puo’ essere comunque adottato.
No comment yet, add your voice below!