Skip to content

Nello statuto dell’ente del Terzo Settore le attività “di interesse generale” che gli enti svolgono vanno indicate con precisione

Gli enti che modificano lo statuto ai sensi del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017), o gli enti di nuova costituzione, non devono inserire tra le attività di interesse generale che svolgono tutte quelle previste dal Codice, nè un numero così alto” tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l’oggetto sociale”.

Lo spiega il Ministero del Lavoro nella nota 3650 del 12.4.2019 a firma del direttore generale per il Terzo Settore Alessandro Lombardi.

Le attività che da statuto l’ente svolge devono invece essere “chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro)”, ferma restando la possibilità di modificare nel tempo le attività citate nello statuto secondo le forme previste.

Come ricorda la nota ministeriale, lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale è uno degli elementi che connotano, unitamente alla finalità e all’assenza dei fini di lucro, gli enti che possono rientrare a far parte del perimetro del Terzo Settore.

 

 

Riportiamo qui sotto l’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, con l’elenco delle attività “di interesse generale”

 

Art. 5 

Attivita’ di interesse generale 

 

  1. Gli enti  del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali

incluse  le  cooperative  sociali,  esercitano  in  via  esclusiva  o

principale  una  o  piu’  attivita’  di  interesse  generale  per  il

perseguimento,  senza  scopo  di   lucro,   di   finalita’   civiche,

solidaristiche e di utilita’ sociale.  Si  considerano  di  interesse

generale, se svolte in conformita’  alle  norme  particolari  che  ne

disciplinano l’esercizio, le attivita’ aventi ad oggetto: 

    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1

e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,

e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio

1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive

modificazioni; 

    b) interventi e prestazioni sanitarie; 

    c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del  Presidente

del  Consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001,  pubblicato  nella

Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  giugno   2001,   e   successive

modificazioni; 

    d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’

le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa; 

    e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al

miglioramento  delle  condizioni  dell’ambiente  e  all’utilizzazione

accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,   con   esclusione

dell’attivita’, esercitata abitualmente, di  raccolta  e  riciclaggio

dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 

    f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, e successive modificazioni; 

    g) formazione universitaria e post-universitaria; 

    h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

    i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali,

di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del

volontariato e delle  attivita’  di  interesse  generale  di  cui  al

presente articolo; 

    j) radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitario,  ai  sensi

dell’articolo 16, comma 5, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e

successive modificazioni; 

    k) organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse

sociale, culturale o religioso; 

    l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione

della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo,

alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto   della   poverta’

educativa; 

    m) servizi strumentali ad enti del Terzo  settore  resi  da  enti

composti in misura non inferiore al settanta per cento  da  enti  del

Terzo settore; 

    n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto

2014, n. 125, e successive modificazioni; 

    o)   attivita’   commerciali,   produttive,   di   educazione   e

informazione, di promozione, di  rappresentanza,  di  concessione  in

licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di

filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto

commerciale  con  un  produttore  operante   in   un’area   economica

svantaggiata, situata, di norma, in un  Paese  in  via  di  sviluppo,

sulla base di un accordo di lunga  durata  finalizzato  a  promuovere

l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di  un

prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e  l’obbligo

del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto

delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai

lavoratori  di  condurre  un’esistenza  libera  e  dignitosa,  e   di

rispettare  i  diritti  sindacali,  nonche’  di  impegnarsi  per   il

contrasto del lavoro infantile; 

    p) servizi finalizzati all’inserimento  o  al  reinserimento  nel

mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo

2,  comma  4,  del  decreto  legislativo  recante   revisione   della

disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all’articolo  1,

comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

    q) alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle

infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive  modificazioni,

nonche’ ogni altra attivita’  di  carattere  residenziale  temporaneo

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,  formativi

o lavorativi; 

    r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

    s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della  legge  18

agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 

    t)   organizzazione   e   gestione    di    attivita’    sportive

dilettantistiche; 

    u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di

alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e

successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a

sostegno di persone svantaggiate o di attivita’ di interesse generale

a norma del presente articolo; 

    v) promozione della cultura della legalita’,  della  pace  tra  i

popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

    w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e

politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle

attivita’  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo,

promozione delle  pari  opportunita’  e  delle  iniziative  di  aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo  27  della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui

all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

    x) cura di procedure di adozione internazionale  ai  sensi  della

legge 4 maggio 1983, n. 184; 

    y) protezione civile ai sensi della legge 24  febbraio  1992,  n.

225, e successive modificazioni; 

    z) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni

confiscati alla criminalita’ organizzata. 

  2. Tenuto  conto  delle  finalita’  civiche,  solidaristiche  e  di

utilita’ sociale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno

2016, n. 106, nonche’ delle finalita’ e  dei  principi  di  cui  agli

articoli 1 e 2 del  presente  Codice,  l’elenco  delle  attivita’  di

interesse generale di cui al  comma  1  puo’  essere  aggiornato  con

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  da  adottarsi  ai

sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400

su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa

in  sede  di  Conferenza  Unificata,  acquisito   il   parere   delle

Commissioni parlamentari competenti, che si  esprimono  entro  trenta

giorni dalla data  di  trasmissione  del  decreto,  decorsi  i  quali

quest’ultimo puo’ essere comunque adottato. 

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

HAI DOMANDE O DUBBI?

I commenti dei lettori sono benvenuti. Dopo un rapido controllo, li pubblicheremo tutti, tranne quelli che contengono insulti o non hanno a che fare con Uneba. Uneba non può prendersi l’impegno di rispondere a tutti i commenti.

Agli enti in regola con la quota di adesione all’Uneba offriamo un servizio di assistenza gratuita sull’applicazione del contratto Uneba: è necessario inviare il proprio quesito a sail@uneba.org. Come da Regolamento Uneba, non sarà data risposta a quesiti provenienti da singoli lavoratori.

Potrebbe interessarti

Stop al Superbonus: il Governo mette in croce le Onlus – Comunicato Uneba

comunicato stampa Uneba STOP AL SUPERBONUS: IL GOVERNO METTE IN CROCE LE ONLUS Con il decreto approvato in
Leggi di più

Un albero per ogni centenario – Oic e Uneba in Senato per l’evento da Guinness

In Senato mercoledì 27 marzo la presentazione del più grande raduno di centenari al mondo, l’impresa con cui
Leggi di più

Superbonus 110% per le Onlus – Webinar per Uneba Marche, Umbria, Emilia Romagna

A seguito delle modifiche alla normativa sul Superbonus annunciate dal Governo, il webinar“Superbonus 110% solo per gli Enti
Leggi di più

Raduno record di centenari: presentazione in Senato con Uneba

Anche Uneba in Senato mercoledì 27 marzo per presentare un grande omaggio alla longevità: il tentativo di realizzare
Leggi di più

E’ nata Uneba Umbria

E’ nata Uneba Umbria: il non profit della non autosufficienza ha una nuova voce Vincenzo Cappannini primo presidente
Leggi di più

Per una cultura olistica della non autosufficienza – Boscia (Medici Cattolici)

“Ideali di dignità e sussidiarietà nell’età grande e nelle non autosufficienze” è l’intervento di Filippo Maria Boscia, presidente
Leggi di più

Minori – Convegno Uneba a Napoli il 14 e 15 giugno 2024

“Prendersi cura del futuro. Le sfide per il lavoro educativo con le nuove generazioni” è il titolo del
Leggi di più

Nuova Proposta gennaio febbraio 2024

Sono i 170 anni del Pio Istituto dei Sordi, ente associato Uneba Lombardia, la storia di copertina del
Leggi di più

Sponsor