Gli enti pubblici e le società commerciali possono costituire o partecipare a onlus, anche se nella compagine sociale i cosiddetti enti esclusi* sono in maggioranza o comunque hanno un ruolo determinante nell’indirizzo e nella gestione della onlus stessa. Lo stesso vale per le fondazioni onlus: nell’organo esecutivo possono essere in maggioranza soggetti scelti dagli enti pubblici o dalle società commerciali che hanno costituito queste fondazioni.
Afferma questo principio la Commissione tributaria regionale di Milano nella sentenza di appello 114/1/2012 depositata il 3 luglio 2012 in merito al ricorso presentato da una onlus della provincia di Mantova.
Mettiamo a disposizione la sentenza nella parte riservata del sito.
* enti esclusi: cioè gli enti pubblici, le societa’ commerciali diverse da quelle cooperative, gli “enti conferenti”, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria: vedi articolo 10, comma 10, del d.lgs 460/97.
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