Il Parlamento ha istituito l’Autorità garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il Garante viene scelto dai presidenti di Camera e Senato. Il suo mandato dura quattro anni con possibilità di rielezione.
Tra i compiti del Garante:
- promuovere il rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza come sanciti da legislazione internazionale ed italiana
- realizzare studi e ricerche sull’attuazione di questi diritti
- esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia, come pure sul Piano di azione
- assicurare consultazione ed ascolto a “associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’affido e dell’adozione”, ad organismi internazionali ed istituzioni, ma pure a “tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età”
- fare proposte “sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età”
- diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo “in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza”
- collaborare con i Garanti regionali o analoghe figure, riuniti nella Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Chiunque può rivolgersi al Garante, attraverso il numero telefonico gratuito 114, ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.
Il budget assegnato è di 1,5 milioni all’anno per il funzionamento dell’Ufficio dell’autorità garante e di 200 mila euro per lo stipendio del garante.
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