La presidenza nazionale Uneba segnala la Lettera apostolica in forma di motu proprio di papa Benedetto XVI “Sul servizio della carità” dell’11 novembre 2012, in cui il papa dichiara di voler fornire “un quadro normativo organico che serva meglio ad ordinare, nei loro tratti generali, le diverse forme ecclesiali organizzate del servizio della carità”.
La motu proprio riguarda quindi particolarmente gli enti più direttamente collegati con la Chiesa e dediti al servizi della carità (è l’identikit di molti degli enti Uneba), e attribuisce ai vescovi definiti poteri di coordinamento e vigilanza, oltre a stabilire un parametro per le spese di gestione degli enti.
Ecco alcuni passaggi dei 15 articoli di legge contenuti nella motu proprio.
Art. 4
Spetta al rispettivo Vescovo diocesano vigilare affinché nell’attività e nella gestione di questi organismi siano sempre osservate le norme del diritto universale e particolare della Chiesa, nonché le volontà dei fedeli che avessero fatto donazioni o lasciti per queste specifiche finalità
Art. 6
E’ compito del Vescovo diocesano (…) coordinare nella propria circoscrizione le diverse opere di servizio di carità, sia quelle promosse dalla Gerarchia stessa, sia quelle rispondenti all’iniziativa dei fedeli, fatta salva l’autonomia che loro competesse secondo gli Statuti di ciascuna. (…)
Art. 7
Per garantire la testimonianza evangelica nel servizio della carità, il Vescovo diocesano curi che quanti operano nella pastorale caritativa della Chiesa, accanto alla dovuta competenza professionale, diano esempio di vita cristiana e testimonino una formazione del cuore che documenti una fede all’opera nella carità.
Al Vescovo spetta la vigilanza sui beni ecclesiastici degli organismi caritativi soggetti alla sua autorità.
In modo particolare, il Vescovo curi che la gestione delle iniziative da lui dipendenti sia testimonianza di sobrietà cristiana. A tale scopo vigilerà affinché stipendi e spese di gestione, pur rispondendo alle esigenze della giustizia ed ai necessari profili professionali, siano debitamente proporzionate ad analoghe spese della propria Curia diocesana.
Articolo 13
Resta sempre integro il diritto dell’autorità ecclesiastica del luogo di dare il suo assenso alle iniziative di organismi cattolici da svolgere nell’ambito della sua competenza, nel rispetto della normativa canonica e dell’identità propria dei singoli organismi, ed è suo dovere di Pastore vigilare perché le attività realizzate nella propria diocesi si svolgano conformemente alla disciplina ecclesiastica, proibendole o adottando eventualmente i provvedimenti necessari se non la rispettassero.
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