Se i genitori si separano e sono inidonei all’affidamento dei figli, oppure i figli rifiutano questo affidamento, è perfino possibile che il minore venga collocato presso un “istituto di educazione”.
Anche se si tratta di un’opzione residuale: se i genitori non possono prendersi cura del minore, si può ricorrere prima a terzi, se possibile parenti.
Lo afferma la sentenza 20 gennaio 2012 n° 784 della prima sezione civile della Cassazione che ha confermato una pronuncia in questo senso della Corte d’Appello di Catania.
La Cassazione afferma infatti che il richiamo contenuto nell’articolo 155, comma 2, del Codice Civile ai provvedimenti che il giudice, in caso di separazione, assume per i figli “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essi” fissando anche “la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli” sottintende la possibilità di collocamento dei figli anche presso terzi o comunità. Come peraltro già prevedeva la precedente formulazione dell’articolo 155, prima della riforma relativa all’affido condiviso.
(sunto da Il Sole 24 Ore Norme e Tributi 6 febbraio 2012)
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