Con la circolare 38 del 28 settembre 2012 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire alcuni aspetti delle semplificazioni introdotte dal decreto legge 16 del 2 marzo 2012.
Come già evidenziato, il decreto 16 ha previsto che la fruizione di benefici fiscali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altri adempimenti di natura formale (quali il modello Eas per gli enti di tipo associativo, relativo alle agevolazioni ex art 148 del Tuir per le imposte dirette e art. 4 del dpr 633/72 per l’Iva) è riconosciuta anche qualora tali obblighi non siano tempestivamente eseguiti, a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza.
La norma, nel caso del modello Eas, non era del tutto chiara con riferimento al termine entro il quale si potesse sanare il mancato invio.
Ora l’Agenzia chiarisce il termine in questione indicandolo al 30 settembre di ciascun anno (termine per l’invio del modello Unico per i redditi). Di conseguenza, a titolo esemplificativo, se una associazione si costituisce il 31 gennaio 2013, ha tempo fino al 01 aprile per presentare il modello EA (60 giorni) senza incorrere in sanzioni; ovvero, se nulla è stato contestato, può presentare il modello entro il 30 settembre 2013, pagando contestualmente la sanzione di € 258 con modello F24.
Dato che il chiarimento è stato reso a ridosso della scadenza indicata, per il 2012 la scadenza ultima è stata prorogata al 31 dicembre 2012, fatte salve tutte le altre condizioni poste dalla norma.
Donatello Ferrari
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