Negli standard di personale per le strutture extraospedaliere in Liguria entra anche l’animatore socioeducativo.
Vengono modificate, dunque, la dgr 862 2011 di riordino del sistema della residenzialità e semiresidenzialità extra-ospedaliera, e la dgr 1749 2011 di integrazione alla dgr 862.
A portare le novità è la dgr 356-15 della giunta della Regione Liguria, che stabilisce inoltre che gli operatori idonei o ammessi ai corsi Ifst per animatore socioeducativo, come quelli iscritti ai corsi di laurea attinenti la mansione educativa, possono continuare a svolgere le loro mansioni fino a conclusione del corso Ifts, o con al massimo un anno accademico di ritardo nel corso di laurea.
L’animatore socioeducativo e chi è idoneo o ammesso al corso Ifts, precisa la delibera, non possono assumere la responsabilità di sottoscrivere il Pia (Piano individualizzato di assistenza) o il Pri (Piano riabilitativo individualizzato).
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