Tante sono le domande che arrivano a www.uneba.org riguardo all’orario di lavoro, ai turni, al riposo, chiedendo indicazioni per molti diversi casi concreti.

Per aiutare tutti,ecco una brevissima sintesi delle principali regole in materia.

Le uniche limitazioni che ha il datore di lavoro nel determinare gli orari di servizio (che diamo per scontato siano connessi alle esigenze effettive) sono:

  • intervallo giornaliero di 11 ore consecutive (la consecutività è derogata dalle nuove norme contrattuali)
  • intervallo settimanale di almeno 35 ore ogni sette giorni (la cadenza è derogata dalle nuove norme contrattuali)
  • massimo settimanale di 48 ore, derogabile in casi di forza maggiore e comunque sotto controllo da parte della DPL
  • alcune particolari limitazioni temporanee nel caso di lavoratrici-madri (ad esempio per il lavoro notturno)

Non vi è alcuna norma di legge né clausola contrattuale che impediscano di assegnare un orario fisso di mattina, ovvero di pomeriggio o addirittura di notte (vi sono casi di operatori assunti per coprire sempre il turno di notte).  Ciò non toglie che, nella prassi, gli Enti preferiscano alternare operatori nei turni mattino-pomeriggio