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Le regole della Regione Veneto per il controllo sulle fondazioni

E’ stata pubblicata sul Bur del Veneto 98 n°del 27 dicembre 2011 la delibera 2078 del 7 dicembre 2011 (inserita anche nella Rassegna Legislativa Veneta di Uneba Veneto del 1 gennaio 2012, inviata agli associati del Veneto), sulla vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni iscritte al Registro delle persone giuridiche della Regione Veneto .

Il Registro vede iscritti 658 enti senza scopo di lucro, di cui 297 associazioni, 335 fondazioni e 26 regole. Ecco chi sono.

La delibera 2078 definisce le modalità per l’esercizio delle funzioni di controllo e sorveglianza demandate alla Regione sulle fondazioni iscritte al Registro, ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile.

Lo strumento principe per il controllo e la sorveglianza delle fondazioni – stabilisce la delibera – è la verifica annuale della situazione patrimoniale e contabile attraverso l’esame di bilanci e documenti allegati. Sotto esame la congruità dei mezzi finanziari rispetto agli scopi statutari, l’attività effettivamente svolta, la corrispondenza della stessa alle finalità statutarie, la persistenza del limite territoriale dell’operato e l’eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l’esercizio dei poteri previsti dagli artt. 25 e seguenti del Codice Civile (ad esempio sostituire i rappresentanti della fondazione, o annullare gli atti…)

L’attività di controllo e vigilanza si sostanzia, quindi, nella ricezione da parte della Regione dei documenti contabili. E’ prevista una verifica annuale su circa il 15% delle fondazioni iscritte nel Registro regionale.

La delibera ribadisce che le fondazioni, nella stesura dei bilanci annuali, devono ispirarsi ai principi di chiarezza, veridicità, completezza dei dati esposti e responsabilizzazione nei confronti di soggetti di riferimento, facendo riferimento agli indirizzi emanati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, oltre che dall’Agenzia per le Onlus. Inoltre stabilisce la necessità della previsione di un organo di revisione contabile (Revisore unico o Collegio dei revisori dei conti).

L’attività di controllo verrà esercitata con le seguenti modalità:

1- entro il 15 maggio di ogni anno le fondazioni iscritte invieranno alla Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti una dichiarazione (su modello ancora da approvare) sottoscritta dal legale rappresentante e dall’organo di revisione contabile, che attesti la situazione patrimoniale ed economica dell’ente;

2- la stessa Direzione individuerà ogni anno le fondazioni, almeno il 15% di quelle iscritte al Registro, da sottoporre a controllo. Rientreranno d’ufficio tra quelle verificabili le fondazioni che non avranno inviato la dichiarazione citata al punto 1 o che la avranno inviata in modo incompleto, ovvero che rappresenti situazioni particolari da verificare.

3- constatato eventualmente il venir meno dei requisiti necessari al riconoscimento giuridico, la Direzione chiederà delucidazioni agli enti interessati, che dovranno rispondere entro 30 giorni;

4- qualora l’attività di vigilanza sia impedita da inadempienze dell’ente controllato, la Direzione eserciterà i propri poteri di intervento, da adottarsi con deliberazione della Giunta Regionale.

5- entro il 28 febbraio di ciascun anno la Direzione esporrà l’attività di vigilanza svolta nell’anno precedente.

Donatello Ferrari

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